Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici fruibile anche nel 2020


  • Bonus mobili collegato alla ristrutturazione dal 2019

    Bonus mobili ed elettrodomestici fruibile anche nel 2020. Il contribuente, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, può ottenere una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta anche quest’anno, grazie alla proroga disposta dal comma 175, dell’art. 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
    Possono beneficiare del detto bonus i contribuenti che, innanzitutto, fruiscono della detrazione Irpef per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), come precisato anche dall’Agenzia delle entrate (circ. 29/E/2013 § 3.1), residenti e non residenti in Italia, i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, i soci di cooperative a proprietà indivisa.
    Ottengono l'agevolazione in commento le spese documentate e sostenute per l'acquisto di mobili nuovi, per l’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla “A+” (“A” per i forni) e per l’acquisto di apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.
    Il collegamento tra acquisto di mobili ed elettrodomestici ed arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione deve esistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell'immobile stesso (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013 § 3.4) e si deve trattare di beni nuovi; rientrano nell’agevolazione i grandi elettrodomestici di classe “A+” o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica, i forni di classe “A” o superiore per i quali è obbligatoria l'etichetta energetica.
    Nel complessivo ammontare, utile per determinare la detrazione fruibile, rientrano le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella propria guida, costantemente aggiornata e in alcuni documenti di prassi (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013 § 3.4).
    Per beneficiare dell'agevolazione per le spese sostenute nell'anno 2020, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2019, mentre per le spese sostenute nell'anno 2019, gli interventi di recupero devono essere iniziati dal 1° gennaio 2018.
    Per fruire dell’agevolazione le spese di acquisto possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale, effettuato dallo stesso contribuente che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio, ovvero con carte di credito o carte di debito (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013 § 3.5) e non è necessario utilizzare il bonifico tracciabile che prevede l’assoggettamento a ritenuta dell’8% (Agenzia delle Entrate, circ. 7/E/2016);.
    E’ necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni, con indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
    La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità ordinariamente richieste e il contribuente sia in possesso della copia della ricevuta del pagamento (Agenzia delle Entrate, circ. 7/E/2017 e circ. 13/E/2019); in tal caso la detrazione spetta sull’intero importo pagato dalla società finanziaria e non sulle singole rate di rimborso del finanziamento.
    La detrazione subisce una limitazione giacché l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non può risultare superiore a 10.000 euro; il detto limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (Agenzia delle Entrate, circ. 29/E/2013). La detrazione, di fatto, può moltiplicarsi per il numero delle unità in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio e, come la generalità dei bonus sulla casa, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spettando fino a concorrenza dell'Irpef lorda, con la conseguenza che il contribuente dovrebbe procedere nella verifica dell’ammontare del detto tributo, nell’esecuzione dell’acquisto al fine di avere ben chiaro l’ammontare massimo della detrazione fruibile.
    Si evidenzia, infine, che in caso di decesso del contribuente, la detrazione per i mobili e/o elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (Agenzia delle Entrate, circ. 17/E/2015 § 4.6).
    Per gli acquisti di grandi elettrodomestici, dai quali deriva un risparmio energetico, si rende necessario trasmettere telematicamente all'ENEA la specifica comunicazione, di cui al comma 2-bis, dell’art. 16 del D.L. 63/2013. Fabrizio G. Poggiani - RATIO QUOTIDIANO  (riproduzione riservata)
     


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