Detrazione Iva per fatture a cavallo dell'esercizio senza pace


  • Senza detrazione nel periodo di riferimento evidente la violazione del principio di neutralità

    Detrazione Iva per le fatture a cavallo dell'anno ancora senza pace per imprese e professionisti. La norma nazionale, attualmente, non consente agli operatori di esercitare su dicembre la detrazione dell’Iva pagata in detto mese, se la relativa fattura, pur emessa nei termini, arriva in gennaio. Tale situazione, però, pone la norma nazionale a rischio violazione del “principio di neutralità”, contrastando con situazioni equivalenti, dove il principio risulta invece rispettato.
    A denunciarlo le associazioni di categoria e dei professionisti (Confimi e Anc) che come da tempo evidenziato (nota di ieri) hanno pronta una nuova denuncia alla Commissione UE se tale iniqua situazione non verrà sistemata nemmeno con il “milleproroghe”.
    La vicenda. La problematica è stata innescata, com’è noto, dalle modifiche introdotte dall’articolo 2 del dl 50/2017, agli articoli 19 e 25 del dpr 633/1972 attraverso le quali (con l’obiettivo di avvicinare flusso “DTE fornitore” e flusso “DTR cliente” dello spesometro oggi venuto meno con l’obbligo della fatturazione elettronica a flusso unico) il legislatore ha inteso ridurre il dies ad quem (termine ultimo) per l’esercizio del diritto della detrazione.
    La previsione legislativa ha generato una particolare criticità per le fatture a cavallo dell’anno, ovvero emesse a fine dell’anno precedente ma arrivate nel successivo.
    Con un recente documento di prassi (circ. 1/E/2018) l’Agenzia delle entrate ha tuttavia (re) interpretato in chiave “unionale” dette disposizioni precisando che “il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633” e che, fissato in detti termini il termine iniziale, “tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno”.
    Con tale ultima precisazione è stato (ri)espanso così il dies a quem anche per le fatture di fine anno arrivate ad inizio del successivo, scongiurando i rischi di violazione denunciati alla Commissione UE dalle citati organizzazioni datoriali e sindacali in una prima denuncia risalente maggio 2017.
    Le osservazioni della Commissione. A chiusura di detta denuncia (novembre 2018) la Commissione (TAXUD C3 D (2018) 50007306 e TAXUD C3 D(2018)6177124) ha osservato che: a) gli Stati possono esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto, fermo restando che il termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva; b) che l'esercizio della detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie, per via dell’interpretazione fornita dalla citata circolare (n. 1/E/2018); c) che il dpr 100/98 non è incompatibile con il diritto dell’UE.
    Possesso e retroimputazione. In merito al requisito formale del possesso della fattura, con le modifiche introdotte dal dl 19/2018 nel dpr 100/98, è inequivocabilmente prevalsa la tesi secondo la quale è possibile imputare al mese di effettuazione l’Iva delle fatture ricevute in tempo utile per la liquidazione e, più precisamente, entro il 15 del mese successivo.
    Con dette modifiche tuttavia il legislatore ha introdotto un’esclusone “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo. 
    Questa iniqua eccezione espone la norma nazionale a potenziali censure per violazione del principio di equivalenza giacché la norma funzionerebbe in modo diverso per casi identici (per esempio, a novembre e a dicembre) e, addirittura, di neutralità laddove il cessionario/committente avesse a tutti gli effetti subito la rivalsa pagando concretamente il corrispettivo la cui fattura (pur nei termini) arriva però i primi giorni dell’anno nuovo.
    Come comunicato ieri, le associazioni citate sono pronte ad attivare una nuova denuncia, in sede UE, se Governo o Parlamento non rimedieranno a detta incongruenza con il decreto milleproroghe in corso di discussione. Fabrizio Giovanni Poggiani e Francesco Zuech - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) 

     


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