Detrazione del 75% per le spese, sostenute fino al prossimo 31 dicembre, finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche, a prescindere dalla qualificazione degli immobili su cui vengono eseguiti gli interventi.
Così l’Agenzia delle Entrate che, con una precisa risposta (n. 444/2022) a uno specifico interpello ha confermato quanto già sostenuto con altro documento di prassi (circ. 23/E/2022 § 3.5) sul tema della detrazione, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020.
Com’è noto, il comma 42, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto l’art. 119-ter nel dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) prevedendo una detrazione delle spese sostenute dall’1/01/2022 al 31/12/2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Le disposizioni, di cui al comma 1 dell’art. 119-ter del dl 34/2020, stabiliscono che il bonus è fruibile se gli interventi agevolati sono realizzati in edifici già esistenti ma con esclusione, quindi, degli interventi di nuova costruzione, di cui alla lett. e) dell’art. 3 comma 1 del dpr 380/2001, con la possibilità, si ritiene, di poter fruire del 75% per gli interventi eseguiti ai sensi della lett. d) e non di nuova costruzione, anche se le Entrate (circ. n. 23/E/2022 § 3.5) ha affermato che la detta detrazione non spetta per gli interventi eseguiti nella fase di costruzione o di demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Con riferimento agli edifici interessati dal 75%, l’Agenzia delle entrate (circ. n. 23/E/2022) non aveva chiarito se la detrazione riguardasse soltanto le unità immobiliari abitative o anche gli immobili commerciali, limitandosi ad affermare che rientravano “nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)”.
La detrazione del 75% finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, per quanto precisato con la risposta indicata, invece, spetta ai titolari di reddito d’impresa per gli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili, come strumentali, merce o patrimoniali.
Il comma 1 dell’art. 119-ter del dl 34/2020, infatti, non introduce alcuna distinzione di natura soggettiva o oggettiva, limitandosi a disporre che “ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda”.
È quindi possibile, per esempio, che una società fruisca della detrazione del 75% per gli interventi agevolabili anche se riguardano immobili locati, come indicati nell’interpello richiamato (n. 444/2022) e se riguardano immobili classificati come strumentali per natura.
Il bonus indicato, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, inoltre, in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni introdotte per gli interventi di recupero edilizio, spetta ai detentori degli immobili a condizione che gli stessi sostengano le spese relative agli interventi, per la cui esecuzione è richiesto, com’è noto, il consenso del proprietario e che gli immobili, oggetto degli interventi, siano detenuti in base a un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il citato avvio.
La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, si aggiunge alla detrazione Irpef del 50%, di cui alla lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) che deve essere ripartita in dieci quote annuali, oltre che alla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (Agenzia delle entrate, circ. 23/E/2022 § 3.5 e risposte a interpello nn. 291/2022 e 444/2022) e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione di interventi trainanti e spetta alle condizioni previste dall’art. 119-ter del dl 34/2022.
Infine, si evidenzia che il bonus del 75% è fruibile anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e per la sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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