Il provvedimento sulla semplificazione degli adempimenti permette al vecchio depositario delle scritture di effettuare in proprio la comunicazione telematica per la cessazione della tenuta, previa comunicazione al cliente. Per gli intermediari abilitati, inoltre, concessa l’acquisizione della delega unica con validità allungata fino al 31/12 del quarto anno successivo alla data di conferimento. Con il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2024 n. 9 il legislatore ha introdotto alcune novità per i professionisti mediante la semplificazione degli adempimenti di natura tributaria. Con l’inserimento del comma 3-bis nell’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA), a cura dell’art. 4 del provvedimento sulle semplificazioni (d.lgs. n. 1/2024) è stato previsto che, in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati, libri, registri, scritture e altri documenti, in caso di cessazione dell’incarico, nei successivi sessanta giorni, dalla scadenza del termine per eseguire la comunicazione di variazione (ovvero entro i trenta giorni), quindi entro un massimo di novanta giorni dall’avvenuto cambio di professionista incaricato, il depositario deve procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta cessazione dell’incarico. Il depositario cessato, quindi, deve attendere il decorso dei trenta giorni e, innanzitutto, deve inviare una comunicazione al cliente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo avvisa di essere in procinto di comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessazione dell’incarico. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine richiesto (trenta giorni dalla cessazione) il depositario, assolto l’obbligo comunicativo, procede con l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tenendo presente che si presume, quale luogo di detenzione dei libri e della documentazione, il domicilio fiscale del contribuente che non può che essere quello indicato a suo tempo, in assenza di variazioni intercorse e tempestivamente comunicate, al momento della sottoscrizione del mandato; la comunicazione, resa dal depositario, sarà disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Sarà un provvedimento ad hoc che approverà il modello di comunicazione e con lo stesso saranno anche definite le modalità di trasmissione telematica della variazione; provvedimento che dovrà essere emanato entro il prossimo 12 aprile giacché è stato previsto che il provvedimento direttoriale sia emanato entro novanta giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Un’ulteriore novità, destinata essenzialmente ai professionisti, è stata definita con il successivo art. 21 del medesimo provvedimento sulle semplificazioni e riguarda la delega unica per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate. Posto che, anche in questo caso, siamo in attesa del provvedimento direttoriale dell’agenzia, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (entro il 12 maggio 2024) per rendere effettiva la novità, a breve i contribuenti potranno delegare gli intermediari ad utilizzare i servizi resi disponibili dalle agenzie (sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione). Si ricorda, infatti, che gli intermediari sono quelli individuati dal comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 322/1998 ovvero quei professionisti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica per i propri clienti attraverso il servizio Entratel (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e quant’altro). La delega conferita, per previsione legislativa, scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata conferita, salvo revoca e la rinuncia dovrà essere comunicata telematicamente, non solo dal contribuente ma anche dall’intermediario delegato che comunicherà, sempre telematicamente, la propria rinuncia. Sul punto, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento in commento, si rende necessario che il delegante indichi puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega ma, nel contempo, la detta delega semplifica il lavoro dei professionisti incaricati fissando un termine unico di scadenza della validità, fatta salva l’ulteriore possibilità, per il contribuente, di revocare espressamente la detta delega. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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