Dal 2025 blocco generalizzato delle cessioni e dello sconto in fattura per le principali detrazioni edilizie.
Le opzioni, infatti, possono essere esercitate solo per la detrazione maggiorata (superbonus) ma il blocco è esteso, dal 29 maggio 2024, anche alle cessioni differite, relative al credito d'imposta riferibile alle quote annuali non ancora fruite.
Com’è noto, il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 ha previsto, in alternativa alla fruizione delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo della detrazione spettante, ma per le spese sostenute dal 2020 al 2024.
L’immediata conseguenza, quindi, è che dal 1° gennaio 2025 soltanto per la detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, peraltro nella misura ridotta al 65%, è possibile esercitare le opzioni per le spese sostenute nel corso, appunto, del 2025.
Nel rispetto delle limitazioni introdotte, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, dagli articoli 2 e 3 del D.L. 212/2023 e, infine, dell’art. 1 del D.L. 39/2024, potevano optare per la cessione o lo sconto in fattura, i contribuenti che hanno sostenuto, negli anni dal 2020 al 2024 e, limitatamente alle spese per gli interventi individuati dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (superbonus) nell'anno 2025, spese per interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, per misure antisismiche, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla lettere a), b) e d) del comma 1 dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.).
Con particolare riferimento agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (di cui alla lett. e) rientrano tra gli interventi cedibili, in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in misura maggiorata (superbonus), ai sensi del comma 2 dell'art. 119 richiamato.
Dal 29 maggio 2024, inoltre, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi edilizi nelle dichiarazioni dei redditi ma anche quelli che non le hanno indicate, ai sensi del comma 7 dell'art. 4-bis del D.L. 39/2024, non possono più optare per la cessione differita del credito corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite; il divieto di cessione delle rate residue non ancora fruite riguarda la generalità dei soggetti beneficiari delle detrazioni (persone fisiche, soggetti IRES condomini e quant’altro).
Resta la possibilità, invece, e anche successivamente alla data del 29 maggio 2024, di cedere i crediti da cassetto fiscale a cassetto fiscale, riferibili alle singole rate annuali di crediti derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate.
Dal 17 febbraio 2023 non è più possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (Agenzia delle Entrate, circolare n. 27/E/2023) ma ulteriori blocchi alle cessioni sono stati introdotti dal D.L. 39/2024, i quali si aggiungono a quelli già introdotti dai precedenti D.L. 11/2023 e D.L. 212/2023, poste alcune deroghe previste delle norme di salvaguardia, ma limitatamente alle spese che derivano lavori già avviati anteriormente alla citata data.
Si evidenzia, inoltre, che il blocco, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, poste le deroghe introdotte con la disciplina transitoria, di cui ai successivi commi 1-bis, 2, 3, 3-bis e 3-quater riguarda esclusivamente le opzioni di sconto e di cessioni esercitate dal soggetto beneficiario della detrazione ma non si riferisce alle cessioni effettuate dai fornitori e dai precedenti cessionari di crediti già trasferiti, ai sensi dell’art. 121 che, ai sensi delle citate disposizioni, possono essere effettuate successivamente alle opzioni di sconto o cessione esercitate dal beneficiario.
Il comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 dispone che non possono esercitare le opzioni in commento, i contribuenti che, alla data del 30 marzo 2024 (entrata in vigore del D.L. 39/2024), non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già eseguiti.
Infine, è opportuno ricordare che, qualora le citate spese siano sostenute da uno dei soggetti, di cui alle lett. c), d) o d-bis) del comma 9 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale), la disciplina transitoria, come introdotta dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. 11/2023, può essere superata dalla deroga soggettiva al blocco, come specificatamente prevista per questi soggetti. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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