Dal 2022 niente IRAP anche per le imprese familiari


  • Visto di conformità rilasciato in dichiarazione con deducibilità parziale

    L’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva e, quindi, dal 2022 rientra a pieno titolo tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’imposta regionale (Irap). Visto di conformità per il 110%, rilasciato sul modello di dichiarazione dei redditi, deducibile in quota parte, con obbligo di indicazione separata della relativa spesa nel documento giustificativo.

    Queste due delle risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, nell’ambito di un recente convegno sulle novità fiscali del 2022, organizzato dalla stampa specializzata.

    Si conferma, innanzitutto, che il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, per gli interventi concernenti il “bonus facciate” non termico, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 121 del dl 34/2020, è sempre obbligatorio a nulla rilevando che si tratti di interventi in edilizia libera o di interventi di ammontare complessivo inferiore a 10 mila euro.

    Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, con la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (CILA), è sempre possibile optare per la cessione o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione del 50%.

    Stante il fatto che il visto di conformità può essere rilasciato sull’intero modello dichiarativo (Redditi), assorbendo in taluni casi quello specifico per il 110%, l’Agenzia delle entrate, ai fini della relativa detrazione, richiede che le spese siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, restando detraibili solo quelle relative al superbonus.

    Per quanto concerne la possibilità di utilizzare il prezzario DEI, per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi, in relazione al periodo introdotto dalla lett. l), comma 28, dell’art. 1 della legge 234/2020 (legge di bilancio 2022), l’Agenzia delle entrate ritiene che la norma abbia valenza interpretativa e, quindi, l’applicazione deve essere considerata retroattiva.

    Sulla novità concernente l’abrogazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l’Agenzia delle entrate conferma che, con riferimento alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., trattandosi di una impresa individuale e non collettiva (imprenditore è soltanto il titolare), la tipologia rientra a pieno titolo nell’ambito dei soggetti esclusi, a partire dal 1° gennaio scorso.

    Nel caso di costituzione della società in corso di periodo d’imposta (1/07/2021), per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente ai fini dell’applicazione dell’aiuto alla crescita economica (Ace), il rendimento maggiorato del 15% deve essere ragguagliato alla durata dell’esercizio, se diverso dai dodici mesi, come avviene in applicazione dell’aiuto in veste ordinaria, mentre in caso di aumento del capitale effettuato in data 30/12/2021, l’incremento utile per la determinazione dell’aiuto si deve assumere, ai fini del calcolo, pro rata temporis a partire dalla detta data (30/12/2021).

    La quota di super Ace, non trasformata in credito d’imposta, eccedente il reddito complessivo netto dichiarato può essere riportata a nuovo, in ossequio alle regole ordinarie, di cui all’art. 1 del dl 201/2011 e dm 3/08/2017.

    Il credito d’imposta sulle locazioni, per immobili a uso non abitativo, può essere compensato con delega F24, anche in presenza di debiti con l’erario superiori a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, trattandosi di crediti di natura agevolativa.

    Sul tema degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, il comma 7-bis, dell’art. 60 del dl 104/2020 ha previsto la facoltà, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, di differire di un esercizio fino al 100% dell’ammortamento annuo del relativo costo, in deroga al n. 2), comma 1 dell’art. 2426 c.c. e, di conseguenza, è da ritenere corretto per ragioni di natura sistematica che, per la quantificazione della quota di ammortamento deducibile, si faccia riferimento ai piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti.

    Infine, per i soggetti esonerati dall’applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa) non è possibile procedere con l’indicazione di ulteriori componenti positivi in sede dichiarativa e, in relazione alle situazioni createsi per la pandemia da Covid-19, non può essere invocata l’esclusione per “periodo di non normale svolgimento di attività” (codice 4), visti gli interventi straordinari introdotti anche con l’art. 148 del dl 34/2020 e visto che può essere garantita l’applicazione dello strumento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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