Dal 17 febbraio scorso, blocco totale delle cessioni dei crediti e dello sconto sul corrispettivo riguardanti i bonus edilizi. Il blocco, con riferimento in particolare al superbonus resta escluso in presenza di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) già presentata e di adozione della delibera già approvata, in presenza di condomini, e per gli interventi di demolizione e ricostruzione, con domanda di ottenimento del titolo abilitativo già presentata. Per i lavori in edilizia libera, come la semplice sostituzione di una caldaia, i lavori devono essere, alla medesima data, già iniziati. Si tratta, quindi, con le dovute eccezioni e come si dirà di seguito, di una totale disapplicazione delle disposizioni contenute nell’art. 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, a cura del D.L. 16/02/2023 n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del medesimo giorno, che è entrato in vigore lo scorso 17 febbraio 2023. Si rende opportuno evidenziare, innanzitutto, che con il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 121 del D.L. 34/2020, il legislatore ha vietato l’acquisto dei bonus edilizi da parte delle Pubbliche amministrazioni ovvero di tutti gli enti territoriali (comuni, provincie e regioni) che rientrano nel detto perimetro. In secondo luogo, il provvedimento cerca di definire l’ambito applicativo della responsabilità solidale, di cui al comma 6 dell’art. 121, indicando, nel nuovo comma 6-bis del medesimo articolo e ferme restando le ipotesi di dolo, la documentazione base che i cessionari devono ottenere al fine di dimostrare l’esecuzione dei lavori che hanno originato il credito acquistato. Si tratta, in particolare, dei titoli abilitativi o, in presenza di lavori in edilizia libera, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la notifica preliminare dell’avvio dei lavori inviata all’A.S.L. locale, la visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, le fatture e i bonifici parlanti, le asseverazioni dei tecnici, se obbligatorie per legge, la delibera di approvazione per gli interventi condominiali, con relativa tabella di ripartizione delle spese, la dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica, il visto di conformità e l’attestazione di rispetto degli obblighi, a cura degli soggetti che intervengono nelle comunicazione di opzione. L’esclusione da tale obbligo, di cui al comma 6-bis dell’art. 121 del citato D.L. 34/2020, resta valida per i soggetti che acquistano i crediti dalle banche o da altra società appartenente al gruppo bancario dello stesso istituto di credito con la quale sia stato stipulato un contratto di conto corrente mentre, in presenza di documentazione parziale, il cessionario può fornire la prova, della propria diligenza e non gravità della negligenza, con ogni e ulteriore mezzo di prova; resta fermo il fatto che sull’ente impositore grava l’onere della prova sulla sussistenza del dolo o della colpa grave del cessionario. Ma la parte più invasiva del provvedimento è sicuramente quella inserita nell’art. 2, riguardante, a partire dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), il divieto dell’esercizio delle opzioni, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (cessione e sconto), poste alcune esclusioni, di cui al comma 2 (superbonus) e comma 3 (bonus ordinari). Per quanto riguarda la detrazione maggiorata (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, il blocco resta escluso per la generalità dei contribuenti che hanno già presentato (entro il 16 febbraio 2023) la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS), dui cui al comma 13-ter, e, per condomini, che alla medesima data, oltre che aver presentato la CILAS, abbiano adottato la delibera assembleare di via libera all’esecuzione dei lavori, nonché in presenza di richiesta già presentata del titolo abilitativo per i lavori di demolizione e ricostruzione. Con riferimento ai bonus ordinari, quindi diversi da quelli indicati nell’art. 119 del D.L. 34/2020 (ristrutturazione, risparmio energetico, sisma bonus e quant’altro) e che non beneficiano della detrazione maggiorata (ieri del 110% e oggi del 90%), la disapplicazione del blocco avviene sempre se, in data antecedente all’entrata in vigore del decreto (entro il 16 febbraio 2023), i beneficiari hanno presentato la richiesta del titolo abilitativo (CILA, SCIA o altro), se necessario, o, per gli interventi in “edilizia libera” (rifacimento del bagno, sostituzione della caldaia, in genere) che non richiedono l’ottenimento del titolo abilitativo, hanno iniziato i lavori e, infine, in presenza di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono in possesso di un contratto preliminare registrato o del contratto di compravendita; sul punto si ritiene anche preliminare appena concluso e nei termini per la prevista registrazione alla data del 17 febbraio 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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