Dal 15 giugno, via libera alle richieste di contributo a fondo perduto


  • Domanda via posta elettronica certificata per gli importi superiori a 150 mila euro

    Presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto a partire dal 15 giugno prossimo. Prevista anche la rinuncia alla istanza già trasmessa, per l’ammontare totale del contributo, che può essere inviata anche oltre 13 agosto 2020. Per l’erede che prosegue l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva allo scorso 30 aprile, invece, la domanda può essere trasmessa dal prossimo 25 giugno fino al 24 agosto 2020.

    Così le istruzioni al modello, accompagnate anche da una guida, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate nella tarda serata dello scorso 10 giugno, necessarie al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, destinato al sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020 (decreto “Rilancio”), proporzionato alle perdite di fatturato e/o compensi subiti nel mese di aprile 2020 (si veda ItaliaOggi, 7/06/2020 e 9/06/2020).

    Posto che possono ottenere il contributo i soggetti titolari di reddito d’impresa, agrario e di lavoro autonomo, anche in regime forfetario, facendo riferimento ai ricavi, di cui all’art. 85 del dpr 917/1986 e ai compensi, di cui all’art. 54 del medesimo testo unico, si evidenzia che sono state indicate anche numerose esclusioni, come quelle riferibili ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e società di partecipazione, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione ai bonus professionisti e per lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, architetti e altri).

    Il contributo, inoltre, non spetta se il richiedente ha una partita Iva con data di inizio attività successiva al 30 aprile scorso o ha conseguito ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, ma spetta agli artigiani e commercianti iscritti alle gestioni speciali, oltre agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi riconosciuti, con riferimento allo svolgimento delle attività di natura commerciale esercitate.

    L’Agenzia delle entrate conferma che l’invio deve essere eseguito tramite i canali telematici della medesima agenzia o con il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, fatto salvo il caso in cui l’ammontare del contributo supera 150 mila euro per il quale il modello della istanza, corredato dall’autocertificazione, deve essere predisposto in formato .pdf, firmato digitalmente e inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC); in tale ultimo caso, se non viene eseguita la detta procedura, le domande presentate non saranno accettate e la medesima procedura deve essere utilizzata anche nel caso di rinuncia in presenza di un ammontare spettante eccedente i detti 150 mila euro.

    Il contributo spetta, com’è noto, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo mese del 2019, ma per coloro che hanno iniziato nel 2019 si prescindere dalla detta verifica.

    Il contributo spetta delle percentuali del 20%, 15% o 10%, rispettivamente per fatturati fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro e sopra 1 milione di euro fino a 5 milioni di euro nel 2019, con la garanzia di un minimo di mille euro, per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri.

    Posta la legittima verifica dei dati dichiarati da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 31 e seguenti del dpr 600/1973), con recupero del contributo e applicazione di interessi e della sanzione, dal 100 al 200%, con possibile definizione agevolata, nonché dell’applicazione delle disposizioni, di cui all’art. 316-ter del c.p., poco chiara, salvo un ravvedimento per errore nella valutazione delle condizioni richieste o per sopravvenuta conoscenza di situazioni inibitorie, soprattutto con riferimento alle autocertificazioni di accompagnamento alle istanze, la possibile restituzione del contributo.

    Sul punto, le istruzioni e la guida operativa correlata, evidenziano la possibilità che il richiedente, per qualsiasi motivo, possa rinunciare al contributo richiesto, presentando apposita istanza (la medesima, barrando l’apposita casella) compilando esclusivamente i campi relativi al codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante, anche oltre i sessanta giorni previsti per la presentazione.

    Il soggetto che ha percepito, in tutto o in parte, il contributo non spettante, anche in seguito a rinuncia, deve restituire spontaneamente il contributo, gravato di interessi e sanzioni, ma con possibile applicazione del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del d.lgs. 472/1997). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     

     


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