Per beneficiare della maxi-deduzione per le nuove assunzioni, la necessaria verifica dell’inizio attività deve essere effettuata con i modelli di attribuzione del codice fiscale e dichiarazione di inizio attività ma, nel caso in cui la data di effettivo inizio sia diversa e successiva a quella formalmente indicata in detti modelli, il fruitore deve far riferimento alla data di effettivo e documentato inizio, a prescindere dal momento di realizzo dei correlati ricavi.
L'art. 4 del d.lgs. 216/2023 ha previsto, per il 2024, un incentivo ai fini della determinazione del reddito nella forma della maggiorazione del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 1/E/2025, ha fornito i relativi chiarimenti dopo la proroga intervenuta con la recente legge di bilancio (legge 207/2024).
Con il D.M. 25 giugno 2024 sono state definite le relative disposizioni attuative tenendo conto che l'agevolazione, che attua la lett. b) comma 1 dell’art. 6 della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), è prevista a favore di taluni operatori economici.
I commi da 399 a 400 dell’art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha prorogato l'agevolazione per il 2025, 2026 e 2027, la quale consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, percentuale incrementata al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.
L'agevolazione è riconosciuta ai titolari di reddito d'impresa, soggetti IRES, di cui all'art. 73 del D.P.R. 917/1986 (Tuir), imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate, ai sensi dell'art. 5 del medesimo Tuir e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che svolgono attività di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo testo unico.
Per gli enti non commerciali, di cui alla lett. c) del comma 1 del citato art. 73 del TUIR l'agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori impiegati nell'esercizio dell'attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile, restano esclusi gli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria, di cui all’art. 32 del Tuir, ma risultano beneficiari anche le persone fisiche non residenti che producono redditi imponibili sul territorio nazionale per mezzo di una base fissa o di una stabile organizzazione.
Per quanto concerne l’attività, stante il fatto che la stessa deve essere esercitata antecedentemente al periodo d’imposta agevolata, l’agenzia precisa che l’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente le dette attività nei 365 giorni (o 366 se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1 gennaio 2024 per i solari) e la stessa deve essere caratterizzata da condizioni di “normale operatività”; data di inizio attività da riscontrare nei modelli "AA7/10" o "AA9/12" e, ove la data di effettivo inizio sia successiva a quella indicata nei detti modelli, occorre far riferimento a quella di effettivo inizio, desumibile da elementi idonei e a prescindere dal momento di realizzazione dei ricavi.
Il beneficio, inoltre, è subordinato alla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) al termine del periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente; quindi, l’incremento occupazione complessivo (lett. b) deve sussistere congiuntamente al requisito dell’incremento occupazionale (lett. a).
La maggiorazione non spetta nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale rispetto alla media degli occupati del periodo precedente, qualificabile come decremento occupazionale complessivo.
Dopo aver analizzato una serie di casi particolari, l’agenzia, confermando che la maggiorazione è pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale (o del 30% in presenza di lavoratori meritevoli di maggior tutela come persone con disabilità, donne con almeno due figli minorenni, donne vittime di violenza e giovani ammessi agli incentivi occupazionali), ha precisato che il costo effettivo da considerare è quello risultante dal conto economico, ai sensi dell’art. 2425 c.c., primo comma, lettere B), n. 9) e che l’incremento del costo complessivo del personale è quello classificabile nelle medesime voci, relativamente all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Infine, dopo aver analizzato la determinazione dell’agevolazione per il gruppo interno, l’agenzia ha confermato che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, ai sensi dell’art. 6 del decreto attuativo, si rendono applicabili le disposizioni in materia di imposizione diretta. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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