Dal 1° gennaio scorso, l’IRAP non è più dovuta per le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni.
Il comma 8, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto l'esclusione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale, con decorrenza dal 2022
Stante il fatto che nessuna disposizione è stata invece introdotta con riferimento alle società e agli enti, detti soggetti continueranno ad essere soggetti passivi del tributo secondo le consuete modalità.
La conseguenza è, pertanto, che a decorrere dal periodo in corso al 1° gennaio 2022, il tributo regionale non sarà più dovuto dalle “persone fisiche” esercenti attività commerciali, ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 446/1997 e arti e professioni, ai sensi della lettera c), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 446/97.
Con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate (circolare 4/E del 18 febbraio 2022 § 3) ha chiarito che, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) e articolo 55 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), l’esclusione riguarda le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, anche se non organizzate in forma d’impresa, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. ovvero le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti e delle attività agricole eccedentarie, ovvero quelle che superano i limiti indicati nelle lettere b) e c), del comma 2 dell’art. 32 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R).
Si evidenzia che anteriormente (quindi fino al 31 dicembre 2021) gli imprenditori e i professionisti non erano soggetti al tributo regionale se contribuenti in regime forfetario, ai sensi della legge 190/2014 in regime di vantaggio, ai sensi del D.L. 98/2011.
Alla stessa stregua, potevano non scontare l’Irap, i contribuenti privi di autonoma organizzazione, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 446/1997, in relazione a quanto, di volta in volta, la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva sancito.
Con riferimento al regime dei contribuenti minimi, prime versioni, di cui ai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della legge 244/2007, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 45/E/2008 § 5.4.2) aveva precisato che gli uffici periferici dell'Amministrazione Finanziaria potevano considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione nel caso in cui il lavoratore autonomo fosse in possesso dei relativi requisiti di accesso, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si fosse avvalso o meno del relativo regime fiscale.
L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 45/E2008 § 7) ha affermato che l'esclusione dal tributo regionale non operava nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa che, pur in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi, non se ne avvalevano.
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni in forma individuale che si avvalgono del regime fiscale agevolato per autonomi (regime forfetario) assoggettano il reddito conseguito ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali pari al 15% (o 5% se start up), risultando esclusi dalla debenza dell’IRAP.
La conseguenza, quindi, è che fino alla fine del 2021, salvi i casi indicati, l'esclusione dalla debenza dell’IRAP delle persone fisiche esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo era condizionata esclusivamente da una non ben determinata assenza di un'attività autonomamente organizzata, secondo quanto stabilito, anche di volta in volta, dalla giurisprudenza.
Il requisito dell'autonoma organizzazione risultava rilevante, infatti, con riferimento specifico agli esercenti arti e professioni e ai piccoli imprenditori e, in assenza, le attività di lavoro autonomo e d'impresa, svolte in forma individuale, non rientravano nell'ambito applicativo del tributo; per le società e gli enti, invece, l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 dispone che l'attività esercitata costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
La giurisprudenza, sulla presenza di un'attività autonomamente organizzata, richiedeva che il contribuente fosse, in qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e che impiegasse beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalesse, in modo sistematico e non occasionale, di lavoro altrui sopra determinate soglie.
Di conseguenza, l'attività abituale e autonoma del contribuente doveva dare luogo a un'organizzazione, dotata di autonomia, destinata a potenziare la capacità produttiva del contribuente.
Per configurare la condizione oggettiva del tributo, le condizioni dell'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e dell'utilizzo del lavoro di terzi non dovevano concorrere, essendo sufficiente anche la presenza di una sola di esse, la quale deve comunque sempre sommarsi alla condizione che il titolare risulti sempre il responsabile dell'organizzazione (Suprema Corte di Cassazione, sentenza 18 aprile 2007 n. 9214 e Agenzia delle Entrate, circolare n. 45/E/2008 § 5.4). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI
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