COVID19, banche in ordine sparso ma pronte al sostegno delle imprese


  • Già pronti modelli e interventi per sostenere imprese e lavoratori autonomi

    Banche in ordine sparso con la modulistica dopo che il D.L. 18/2020, più noto come “CURA ITALIA”, ha previsto una serie di interventi per il sostegno delle imprese e delle famiglie anche sul fronte delle banche e degli istituti finanziari.
    Numerose le previsioni sul tema che le banche in questi giorni stanno, seppure in maniera non omogenea, recependo; pertanto, si ritiene opportuno, stante le scadenze dei finanziamenti e mutui e utilizzi in entità straordinaria delle aperture di credito del mese, inviare una comunicazione agli istituti di credito di cui siete clienti al fine di preavvisare le proprie esigenze.
    L’articolo 56 del D.L. 18/2020, titolato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19)”, prende atto che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

    Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, lo stesso articolo prevede, quindi, che le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 , aventi sede in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
    • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
    • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
    • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
    La comunicazione prevista deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
    Le misure di sostegno sono riservate alle Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate come “esposizioni creditizie deteriorate”, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, come ribadito da una recente circolare dell'Associazione bancaria Italiana (ABI) e da una norta della Banca d'Italia.
    Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (riproduzione riservata)
     


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