COVID-19: sospensione versamenti aprile e maggio 2020 condizionati dal fatturato


  • Con il Decreto Liquidità ulteriore sospensione dei versamenti in scadenza

    Sospensione dei versamenti per le imprese riferiti all’Iva, alle ritenute per lavoro dipendente e ai contributi, previdenziali e assistenziali, nonché ai premi Inail di aprile e maggio 2020, condizionati dalla contrazione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto ai medesimi dell’anno precedente (2019). Per la corretta determinazione dell’entità del fatturato da confrontare si deve tenere conto del momento di effettuazione delle operazioni. Destinatarie della sospensione anche le imprese agricole, sebbene a tassazione fondiaria . Credito d’imposta per la sanificazione esteso all’acquisto di prodotti per la protezione individuale, compresi detergenti e disinfettanti.
    Così, in sintesi, la circolare 9/E del 13 aprile scorso dell’Agenzia delle entrate, emanata al fine di fornire i primi chiarimenti, in risposta a taluni quesiti sulle maggiori criticità, sul dl 8/04/2020 n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8/04/2020 n. 94 e avente ad oggetto le “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali” (cosiddetto “decreto Liquidità”).
    Come indicato anche nella premessa del documento di prassi richiamato (circ. 9/E/2020) il dl 23/2020, in ambito tributario, è stato emanato al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, con estensione a tutte le imprese, a prescindere dalle attività effettivamente esercitate o da soglie di ricavi e compensi.
    Vediamo, quindi, gli interventi di favore introdotti, trattati dal dl 23/2020 e precisati dalla recente circolare dell’Agenzia delle entrate (9/E/2020), evidenziando ulteriormente che la sospensione (§ 2) da autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e di maggio di quest’anno, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori (Inail) è possibile soltanto se l’impresa riesce a dimostrare la contrazione del fatturato 2020 (marzo e aprile) rispetto a quello degli stessi mesi dell’anno precedente (marzo e aprile 2019).
    Sul punto, infatti, l’art. 18 del dl 23/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti, condizionata alla riduzione del fatturato nella misura, rispettivamente del 33% o del 50%, in relazione al posizionamento del contribuente, sopra o sotto la soglia di 50 milioni di euro di ricavi e compensi dell’anno precedente (2019); in presenza di soggetti che certificano le operazioni attive con fatture e corrispettivi il riscontro si esegue sulla sommatoria dei due.
    Con riferimento alla corretta individuazione del mese di riferimento, il documento di prassi precisa che si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione (§ 2.2.5) e, di conseguenza, al mese in cui l’operazione concorre alla liquidazione periodica dell’Iva; peraltro, per l’Agenzia delle entrate, l’utilizzo della parola “rispettivamente” conferma, ove vi fossero stati dubbi in merito, che la riduzione eventuale deve essere verificata singolarmente per mensilità, con la conseguenza che la situazione di marzo, per esempio, deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti aprile, mentre quella di aprile per la sospensione dei versamenti di maggio 2020, e questo a valere anche per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, utilizzando estrapolando i dati dei due mesi (marzo e aprile).
    In presenza di fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), ma da estendere anche alle fatture emesse in formato non digitale verso soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, il riferimento è la “Data fattura” (del tracciato per le digitali), mentre per le fatture differite si deve tenere conto della data dei documenti di trasporto (d.d.t.) o dei documenti equipollenti richiamati nelle fatture stesse.
    Riprendendo l’esempio della circolare, quindi, nel calcolo dell’ammontare del fatturato di marzo (2019 e 2020), rilevante ai fini della verifica della contrazione, si devono escludere le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15), relative alle operazioni eseguite nei mesi di febbraio (2019 e 2020), mentre dovranno essere incluse le fatture differite di marzo (2019 e 2020) emesse entro il 15/04/2019 e 15/04/2020.
    Per quanto concerne il comparto agricolo (§ 2.2.2), a tassazione fondiaria o meno, si conferma la sospensione, di cui al citato art. 18, applicando il confronto eventualmente utilizzando le registrazioni Iva, in assenza di scritture contabili mentre, per gli enti non commerciali (§ 2.2.4), la sospensione è applicabile anche in presenza di attività commerciali esercitate, ma in tal caso nel rispetto dei parametri generali indicati.
    In presenza di autotrasportatori, che si avvalgono della disciplina, di cui all’art. 74, comma 4, ultimo periodo del dpr 633/1972 (decreto Iva) che permette l’annotazione delle fatture emesse entro il trimestre solare successivo, la verifica indicata, di cui all’art. 18 del dl 23/2020, deve essere eseguita con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni “eseguite” nei mesi di marzo e aprile; di fatto, si conferma anche per questi soggetti un regime di competenza.
    Viene confermata l’ulteriore remissione in termini (§ 5), introdotta dall’art. 21 del dl 23/2020, con la conseguenza che non saranno sanzionati i versamenti in scadenza lo scorso 16/03, che dovevano essere eseguiti entro i quattro giorni successivi (20/03), se eseguiti entro il prossimo 16/04/2020.
    La disciplina sulle ritenute negli appalti viene confermata in toto, e non poteva essere diversamente, non essendo mutata la disposizione che la introdotta, mentre la circolare 9/E conferma quanto già precisato nella precedente (8/E/2020) ovvero che non devono eseguire i controlli sulle ritenute i committenti per gli appaltatori che beneficiano della sospensione, posto che resta valido fino al 30/06/2020 l’attestazione delle Entrate (Durf).
    Un apposito paragrafo (§ 3) interviene sulla proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e per le provvigioni e, confermando che la sospensione è possibile al verificarsi di una triplice condizione (ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro, nessun dipendente e domicilio fiscale o sede, legale od operativa in Italia), si precisa che è possibile omettere l’indicazione della ritenuta in fattura, che non hanno impatto i componenti positivi per applicazione degli indici sintetici di affidabilità (Isa) per la determinazione del limite indicato e che, per il versamento delle ritenute non operate, sarà istituito un apposito codice tributo.
    Il beneficio, in effetti, è quello di incassare compensi di lavoro autonomo e provvigioni, nonché proventi di redditi diversi, senza essere incisi della ritenuta di acconto, a condizione che la percezione dei compensi avvenga nel periodo intercorrente tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020.
    Il paragrafo successivo (§ 4) tratta della possibilità introdotta per i contribuenti di ridurre gli acconti del periodo d’imposta corrente (2020), stante la possibile contrazione di fatturato e, inevitabilmente, di utile o reddito annuale e, quindi, l’Agenzia delle entrate ricorda, innanzitutto, che ci si riferisce a tutte le imposte (Irpef, Ires, Irap, sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap in presenza di criteri forfetari, cedolare secca, imposta dovuta sugli immobili detenuti all’estero - Ivie e sul valore delle attività finanziarie detenute anch’esse all’estero - Ivafe).
    La norma, quindi, dispone l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi in presenza di insufficiente versamento delle somme dovute (si ritiene anche nel rispetto delle scadenze previste e nelle percentuali da versare nei due periodi giugno e novembre) se il contribuente ha utilizzato il metodo previsionale, in luogo di quello storico, quando il versamento risulta non inferiore all’80% (quindi con un margine di errore del 20%).
    In merito alla modifica delle disposizioni sul versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, di cui all’art. 17 del dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, sono stati previsti, a regime, nuovi termini di scadenza per i versamenti del detto tributo, giacché per il versamento del bollo si deve tenere conto dell’ammontare dovuto con la conseguenza che, se l’imposta sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre è inferiore a 250 euro, il relativo versamento può (facoltà) essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20/07 con possibile ulteriore slittamento nel caso in cui il tributo determinato dalla sommatoria sia del primo che del secondo trimestre dell’anno solare risulti sempre inferiore a 250 euro, con versamento entro il 20/10 ovvero alla scadenza del versamento del terzo trimestre.
    Infine, stante la presenza della grave epidemia virale, l’Agenzia delle entrate (§ 13) prende atto dell’ampliamento oggettivo del credito d’imposta, di cui all’art. 64 del dl 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, dopo l’inclusione di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) nonché per l’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza destinati alla protezione dei lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o per garantire la distanza di sicurezza (barriere e pannelli protettivi).
    Nella circolare si precisa che nel beneficio devono ritenersi compresi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti, mentre non viene richiamato il costo per l’acquisto di macchine per la pulizia (aspirapolveri, macchine spazza pavimenti o altri strumenti del genere).
    Si ricorda che il credito d’imposta è determinato nella misura del 50% del costo sostenuto nel 2020, ma con un limite di spesa pari a euro 20 mila per contribuente e che l’utilizzo è determinato da un apposito decreto attuativo. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI - Inserto Speciale Coronavirus (riproduzione riservata)
     


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