Count down per taluni bonus edilizi


  • Entro il 30 novembre possibile la remissione in bonis

    Conto alla rovescia per numerosi bonus edilizi in vista della fine dell’anno. Possibile remissione in bonis, entro il prossimo 30 novembre, ma anche scadenza del termine (5/12/2022) per annullare e sostituire gli invii delle comunicazioni trasmesse nel corso del mese di novembre 2022. Pagamento delle spese per gli interventi nel 2022 a cura dei privati che desiderano fruire della detrazione diretta o che vogliono eseguire la cessione e/o sconto in fattura, con comunicazione da presentare entro il 16/03/2023.

    Dopo le numerose modifiche alla disciplina, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, e alla possibilità di effettuare la relativa cessione o di ottenere lo sconto in fattura, di cui al successivo art. 121, con l’approssimarsi della fine dell’anno tutti gli interessati devono tenere conto anche della possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis, confermata in sede interpretativa dalla recente circolare 33/E/2022 dell’Agenzia delle entrate.

    Preliminarmente, si ricorda che con la fine dell’anno, salvo ulteriori ed eventuali proroghe, si concludono le operazioni relative agli interventi realizzati sulle unifamiliari e destinatari della detrazione del 110%, in presenza di lavori eseguiti entro lo scorso settembre per almeno il 30% e gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del dl 34/2020, che fruiscono della detrazione del 75%, nonché gli interventi per il rifacimento delle facciate che fruiscono della detrazione pari al 60%, di cui ai commi 219-224, dell’art. 1 della legge 160/2019.

    Si consiglia, pertanto, la verifica del calendario e l’esecuzione dei pagamenti, se si tratta in particolare di privati, al fine di sostenere le spese nei periodi validi per la fruizione delle detrazioni relative nonché l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la fruizione e l’eventuale esibizione in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

    Con il decreto antifrode, in effetti, è stato introdotto l’obbligo del visto di conformità e delle asseverazioni anche per i bonus diversi da quello maggiorato al 110% che devono essere valutati anche ai fini della limitazione sulla responsabilità in solido, ai sensi dell’art. 33-ter del dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis); ai fini della limitazione della responsabilità dei cessionari, infatti, il fornitore, ora per allora, è tenuto ad acquisire visto, asseverazione e attestazione di congruità anche per i crediti in riferimento ai quali non vigeva l’obbligo di acquisire la detta documentazione.

    Non solo. La suesposta indicazione vale anche per gli interventi collocabili tra quelli di edilizia libera e per quelli di ammontare non superiore a 10 mila euro.

    Tra i principali documenti, in aggiunta, si rende necessario ottenere e conservare le fatture e le ricevute fiscali o altri documenti idonei ad attestare la spesa, con la eventuale distinta contabilizzazione delle spese riferibili a interventi diversi, le copie dei bonifici parlanti con le indicazioni richieste (causale, data e numero fattura, codici fiscali fruitore e impresa, in tal caso la partita Iva, l’ammontare non oggetto di sconto in fattura), la documentazione delle spese diverse (oneri di urbanizzazione, ritenute sui compensi, imposta di bollo e quant’altro) e, a cura dell’amministratore o del condòmino incaricato, la copia della delibera dell’assemblea e la tabella millesimale con l’indicazione della ripartizione delle spese o relativa certificazione, nonché copia dei titoli autorizzativi e/o abilitativi dei lavori (SCIA, CILA o CILAS).

    Con la pubblicazione della recente circolare (n. 33/E/2022), inoltre, l’Agenzia delle entrate ha confermato l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione della comunicazione della cessione dei bonus o per lo sconto sul corrispettivo e, quindi, entro il prossimo 30/11/2022, i fruitori potranno sanare (con versamento della sanzione minima di 250 euro, da eseguirsi con delega F24 ELIDE e codice tributo 8114) i mancati invii delle comunicazioni di opzione in scadenza al 29/04/2022, se trattasi di privati, o al 15/10/2022, se trattasi di soggetti Ires o titolari di partita Iva.

    Infine, entro il prossimo 5/12/2022 sarà anche possibile procedere con l’eventuale annullamento o sostituzione degli invii delle comunicazioni di opzione eseguiti nel corso del mese di novembre 2022, trattandosi del quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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