Richieste di interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate sulle problematiche fiscali chiare ed esaustive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata o indicate nel processo verbale di contraddittorio, debitamente protocollato. Riduzione delle sanzioni amministrative alla metà anche quando il contribuente dimostra di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare gli eventi generatori, in assenza di condivisione della posizione assunta dall’impresa da parte dell’agenzia.
Queste alcune indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 49/E di ieri che è intervenuta sul regime opzionale di adempimento collaborativo, come disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del d.lgs. 128/2015 e da alcuni provvedimenti specifici (provvedimenti n. 54237/2016, 54749/2016 e 101573/2017) che consente, ai contribuenti di grandi dimensioni, di instaurare con l’agenzia un confronto costante per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, in un momento antecedente alla presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che i primi chiarimenti sono stati forniti a suo tempo dall’Agenzia delle entrate (circ. 38/E/2016) e che, per gli anni 2020 e 2021, possono accedere al regime di adempimento collaborativo i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 5 miliardi (dm 30/03/2020).
Possono, inoltre, accedere al regime, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi, le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
Con il documento di prassi richiamato, oltre che all’excursus della disciplina, è stato precisato che, pur non essendo espressamente richiesto dalle disposizioni richiamate, la comunicazione deve contenere elementi richiesti per l’interpello abbreviato, di cui all’art. 4 del dm 15/06/2016 e, pur non risultando applicabile la disciplina in materia di regolarizzazione e di inammissibilità, di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 5 del citato decreto, affinché si producano gli effetti previsti, si rende necessario che le richieste di interlocuzione contengano tutti gli elementi informativi, si afferma testualmente, idonei a consentire all’ufficio una esauriente disamina della fattispecie rappresentata, restando anche possibile richiedere, sempre a cura dell’ufficio, l’integrazione delle segnalazioni che risultino prive degli elementi ritenuti necessari per la relativa valutazione e/od ogni altra informazione o notizia ritenuta utile al detto fine.
Due le strade percorribili, una a fronte di una comunicazione preventiva di rischio, con l’obiettivo di formalizzare un accordo di adempimento collaborativo e l’altra con la quale l’ufficio, anche in assenza di una preventiva comunicazione, intraprende un approfondimento istruttorio di propria iniziativa.
Con riferimento al regime sanzionatorio, di cui al comma 3, del citato art. 6, l’Agenzia delle entrate ricorda la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’ufficio, ai sensi della lett. h), comma 2 dell’art. 5 del decreto e che, nelle ipotesi in cui la stessa agenzia non condivida la posizione assunta dall’impresa, non risulta necessario procedere alla relativa preventiva comunicazione degli eventi e delle operazioni che generano gli stessi, ma è sufficiente che il contribuente dimostri di aver predisposto, ex ante, un sistema di controllo idoneo a intercettare, mappare e presidiare i detti eventi generatori. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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