Contributo per gli interventi di riqualificazione degli Enti del Terzo settore


  • Istanza da inviare telematicamente all'ENEA

    Stanziato un fondo per il 2025 con una dotazione di 100 milioni di euro destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili destinati agli scopi istituzionali degli enti del Terzo settore.

    Per l’accesso al contributo, esente da tasse, sarà necessaria una istanza telematica inviata all’Enea.

    Questa la novità introdotta con il nuovo art. 1-ter che sarà inserito, in sede di conversione, nel dl 39/2024 (secondo decreto “blocca cessioni”), destinato ai soggetti di cui alla lett. d-bis) del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

    Si ricorda, innanzitutto, che con il D.L. 39/2024 il Governo è intervenuto essenzialmente per bloccare la possibilità, alternativa alla detrazione diretta dei bonus edilizi, di effettuare la cessione delle detrazioni edilizie o di ottenere lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

    Per quanto di interesse, quindi, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per interventi edilizi eseguiti da taluni enti del Terzo settore come le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale mediante la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell’art. 2 D.L. 11/2023 (primo provvedimento blocca cessioni).

    Il periodo appena indicato e abrogato prevedeva che l’eliminazione della possibilità di fruire delle opzioni per la cessione delle detrazioni e/o dello sconto in fattura, di cui al citato art. 121 del D.L. 34/2020, già disposta per determinate categorie di soggetti, non si rendesse applicabile ai soggetti indicati nelle lettere c), d) e d-bis, del comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020; quindi, il blocco non era stato esteso agli interventi eseguiti da Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione che, pertanto, in ossequio alle disposizioni vigenti, potevano continuare a fruire delle citate opzioni per gli interventi edilizi.

    Con il D.L. 39/2024 si è, invece, ulteriormente intervenuti per sancire l’abrogazione definitiva di queste disposizioni di salvaguardia per questi enti appartenenti al Terzo settore che, dal 30/03/2024 (data di entrata in vigore del decreto), non possono più optare per la cessione della detrazione o per l’ottenimento dello sconto in fattura.

    Relativamente a questi enti non commerciali, infatti, l’opzione resta possibile solo in presenza di determinate condizioni, limitatamente agli interventi edilizi eseguiti dalle delle Onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale su immobili non inclusi in condominio e per i quali il titolo abilitativo dell’intervento è rappresentato dalla comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); le condizioni, possedute in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. 39/2024, sono quelle della precedente presentazione della Cila e della sottoscrizione di un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi relativi ai lavori.

    Con l’emendamento bollinato, che introduce l’art. 1-ter all’interno del D.L. 39/2024, si prevede uno stanziamento di un fondo, presso il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato al sostenimento della riqualificazione energetica e strutturale degli edifici posseduti da questi enti del Terzo settore, con particolare riferimento a quelli indicati nella lett. d-bis), del comma 9 del citato art. 119.

    Le disposizioni richiamano, infatti, il comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 con la conseguenza che il contributo, totalmente detassato ai fini dell’imposizione diretta e dell’Irap, sarà riconosciuto a fronte di interventi le cui detrazioni potevano anche essere cedute (o trasferite con la modalità dello sconto in fattura) come quelle, per esempio, relative alle ristrutturazioni edilizie, all’efficientamento energetico, alle misure antisismiche e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Il contributo è destinato, però, agli enti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge e per l’ottenimento l’Enea provvederà a elaborare un modello specifico e standardizzato che i richiedenti dovranno trasmettere telematicamente, corredato da ampia documentazione.

    Infine, si evidenzia che il limite massimo del contributo, i contenuti del modello, le modalità di presentazione e applicative del contributo, nonché la disciplina relativa ai controlli e alla revoca, saranno fissate con un provvedimento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione da adottarsi a cura del ministero dell’economia e delle finanze. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     

     


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