Concordato preventivo biennale (CPB) quasi pronto dopo l'approvazione dei modelli (CPB 2024/2025) all'interno degli ISA; siamo ancora in attesa, però, del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del software applicativo per lo sviluppo dei calcoli.
Si accede senza debiti erariali o contributivi pari o superiori a 5.000 euro e senza tenere conto del voto (almeno 8) risultante dalla pagella degli indicatori di affidabilità fiscale (Isa).
Per il primo anno, adesione entro il 15 ottobre, per effetto della modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d’imposta 2023.
Queste le principali novità contenute nel nuovo schema di decreto avente a oggetto i principi e i criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, in ossequio a quanto disposto dalla legge n. 111/2023 di riforma del sistema tributario.
Lo schema ricalca quasi integralmente i contenuti della bozza iniziale ma vede l’introduzione di una modifica sostanziale per l’accesso; viene rivisto, infatti, l’impianto relativo ai contribuenti cui si rendono applicabili gli ISA, prevedendo che possono accedere al concordato preventivo biennale (CPB) tutti i contribuenti esercenti l’attività d’impresa, arti e professioni ai quali si rendono applicabili gli indici di affidabilità, di cui al D.L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017, a prescindere dalla pagella ottenuta.
È stato ulteriormente specificato che l’accesso è pur sempre negato in presenza di debiti tributari o contributivi, definitivamente accertati, pari o superiori a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, pur non concorrendo al detto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, in ossequio alle specifiche disposizioni.
Dopo l’invio dei dati da parte dei contribuenti, attraverso le apposite reti telematiche, l’Agenzia delle Entrate formula la proposta e l’eventuale accettazione impegna il contribuente a dichiarare per un biennio gli importi concordati nelle dichiarazioni riferibili ai periodi d’imposta oggetto di adesione.
I contribuenti, durante i periodi oggetto del concordato, devono adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi (libro giornale, libro inventari, libro cespiti, dichiarazione dei redditi e Irap, modello Isa e quant’altro, naturalmente in relazione alla tipologia di contabilità utilizzata) ma i maggiori redditi emergenti nel biennio non rileveranno ai fini della determinazione dell’imposizione diretta, dell’Irap e dei contributi previdenziali obbligatori.
Potranno aderire, quindi, i soggetti a Isa come le imprese individuali, i soggetti IRES ma anche soggetti trasparenti, come le società personali, con la conseguenza che per queste ultime l’adesione comporta la tassazione in capo ai soci, posto un necessario coordinamento tra l’organo amministrativo del soggetto collettivo e i soci.
Beneficiari dell’istituto anche i contribuenti forfetari, di cui ai commi da 54 a 89 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, ma a condizione che non abbiano iniziato la propria attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Il concordato preventivo biennale, inoltre, avrà oggetto esclusivamente il reddito da gestione caratteristica poiché il saldo netto tra plusvalenze e sopravvenienze attive e minusvalenze e sopravvenienze passive, nonché i redditi da partecipazione, tenendo conto dei meccanismi prescritti dal vigente impianto normativo, determineranno una variazione in aumento del reddito concordato.
È previsto, inoltre, che il contribuente possa aderire entro il termine del 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione (termine ordinario previsto per il versamento del saldo delle imposte da dichiarazione), ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001, mentre per il primo anno di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ordinariamente fissato al 30 settembre, ma fissato al 15 ottobre 2024 per il periodo d’imposta 2023.
Infine, si confermano le cause di cessazione e di decadenza con la conseguenza che il concordato cessa i propri effetti se il contribuente modifica l’attività esercitata nel corso del biennio concordatario o se cessa la propria attività mentre si decade dall’accordo in seguito all’accertamento di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, di modifica o integrazione della dichiarazione o dei dati e delle informazioni fornite dal contribuente, che determinano una quantificazione diversa, di perdita dei requisiti richiesti e di omesso versamento delle somme dovute. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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