Concordato preventivo biennale (CPB) sempre in bilico. Poste le cause di esclusione previsti ex lege, anche in presenza di operazioni straordinarie eseguite nel corso del 2023 sarà impossibile aderire all’accordo con il Fisco.
È il caso, per esempio, di un trasferimento di azienda o di operazioni di fusione, scissione e trasformazione.
Questo emerge dal tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 10 del d.lgs. n. 13/2024 che contiene le prescrizioni per accedere al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al d.lgs. n. 13/2024.
Si evidenzia, innanzitutto, che possono accedere all’accordo tutti i contribuenti di minori dimensioni, esercenti attività d’impresa o di arti e professioni, che applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa), di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 mentre con l’art. 23 del d.lgs. n. 13/2024 viene definito l’ambito applicativo (annuale e sperimentale) per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014.
È sancito, inoltre, che i contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo, con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023), non devono avere debiti tributari e, prima della scadenza del termine per l’adesione all’accordo, devono aver provveduto alla relativa estinzione (anche con una rateazione) dei debiti tributari d’importo complessivamente pari a o superiori a 5.000 euro.
Si aggiunge, inoltre, che per accedere al concordato il contribuente non deve, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 13/2024, aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento a uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (se obbligati), e non deve aver subito condanne per taluni reati, previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (penale tributario), dall’art. 2621 c.c. nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale.
Fatta questa ampia ricognizione, si deve prendere immediatamente atto che, richiamando l’ambito applicativo, l’adesione è da escludere per i contribuenti per i quali gli Isa non risultano applicabili; tra queste esclusioni si riscontrano anche quelle indicate dal comma 6 del citato art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 per inizio attività, cessazione attività, ammontare dei ricavi e/o compensi superiori a euro 5.164.569 e che si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Si aggiungono, a tali esclusioni, quelle relative a contribuenti che svolgono attività d’impresa o di arte e professione partecipando a un gruppo Iva o che esercitano due o più attività non rientrando nel medesimo Isa se l’importo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate ai fini Isa per l’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, nonostante il permanere dell’obbligo di presentazione del modello.
La prima criticità emerge, per esempio, nel caso di ditta individuale passata al forfetario nel 2024 perché dalle disposizioni specifiche del d.lgs. n. 13/2024 non si rileva una specifica causa ostativa, salvo quelle richiamate dall’art. 24 e nel rispetto delle condizioni indicate nel precedente art. 23; pertanto, si ritiene, in attesa di necessari chiarimenti, che anche i soggetti che sono passati dal regime semplificato a quello forfetario (regime naturale) possano accedere, rielaborando i dati utili alla proposta.
Il comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 13/2024 dispone che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta; quindi, se l’attività è stata esercitata nel 2023, a prescindere dalla modalità di applicazione del regime contabile, si ritiene possibile accedere al concordato anche per i forfetari, essendo queste disposizioni collocate nel Capo II del provvedimento (contribuenti che aderiscono al regime forfetario).
Il d.lgs. n. 13/2024 non evidenzia, inoltre, specifiche cause di esclusione in presenza di operazioni straordinarie che vanno per continuità ma, purtroppo, stante quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 10 restano fuori i contribuenti che non applicano gli indicatori; l'accesso alla proposta per il biennio 2024-2025, infatti, è inibito a tutti coloro che sono esclusi dagli Isa per il 2023.
Di conseguenza, con operazioni straordinarie effettuate nel corso 2023, non sarà possibile accedere al concordato biennale giacché il trasferimento d’azienda è una causa di esclusione dagli Isa, quindi dal patto con il Fisco, alla stessa stregua dei contribuenti che hanno eseguito operazioni di fusione, trasformazione e scissione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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