Proposta di concordato preventivo biennale destinata esclusivamente ai contribuenti in regime forfetario che nel periodo d’imposta 2023, anteriore a quello dell’adesione, non hanno superato la soglia di 85.000 euro.
Chi, avendo aderito al patto, supera nel corso del 2024 la soglia dei 100.000 euro, pur fuoriuscendo dal regime, potrà applicare sul reddito eccedentario la tassazione specifica con le aliquote più ridotte (10% o 3% per i soggetti start up).
Con la recente circolare 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nell’ambito dell’applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), di cui agli articoli da 6 a 37 del d.lgs. 13/2024, come modificato con il decreto correttivo (d.lgs. 108/2024), alcuni chiarimenti interessanti per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla legge 190/2014.
Premesso che, come indicato nell’apposito paragrafo (§ 2.2.2) del recente documento di prassi, le regole di applicazione del concordato per i soggetti che hanno aderito al regime forfetario risultano essere parzialmente diverse, rispetto a quelle destinate ai soggetti Isa, si evidenzia che non possono aderire all’istituto in commento i contribuenti, compresi i soggetti Isa, che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
Tenendo conto che il concordato, per questo tipo di contribuenti, è sperimentale e limitato a un solo periodo d’imposta (2024), in presenza di contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la causa ostativa scatta, evidentemente, se l’inizio attività è avvenuta nel 2023.
L’art. 24 del d.lgs. 13/2024, inoltre, dispone, anche per i contribuenti che applicano il detto regime che, per poter accedere al concordato, è necessario che siano rispettati i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto istitutivo e che non sussistano le ipotesi indicate nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 11 del medesimo provvedimento.
Si deve ulteriormente tenere presente che una causa di cessazione dal patto con il Fisco è l’adesione al regime forfetario, di cui ai commi da 54 a 89, dell’art. 1 della legge 190/2014, in vigenza dell’accordo, da parte dei soggetti Isa ma anche il superamento della soglia di ricavi e compensi, di cui al comma 71 del medesimo art. 1, maggiorata del 50% (di fatto, la soglia risulta fissata, per la fuoriuscita a 150.000 euro).
L’art. 31-bis del d.lgs. 13/2024, inoltre, introduce un regime opzionale di imposizione (tassazione sostitutiva) il quale prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 10% (o del 3% se trattasi di nuove iniziative, di cui al comma 65, dell’art. 1 della legge 190/2014).
La circolare richiamata (risposta 6.5) ha confermato che anche per questi soggetti l’adesione deve essere ritenuta facoltativa e, di conseguenza, il quadro "LM", sezione VI del modello Redditi PF 2024 deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che sono interessati a ricevere la proposta dal Fisco; è stato ulteriormente confermato (risposta 6.8) che se il contribuente forfetario nel 2023 ha superato la soglia per l’applicazione del detto regime (85.000 euro), lo stesso non può aderire al concordato.
Con la successiva (risposta 6.10), invece, l’agenzia è intervenuta sulle cause di cessazione del patto in presenza di contribuenti forfetari che superano i limiti previsti per l’applicazione dello stesso (85.000 o 100.000 euro) ma anche dell’ulteriore soglia di 150.000 (50% di franchigia prevista per la validità dell’accordo).
La conseguenza è che il superamento della soglia di euro 85.000 ma con ricavi o compensi effettivamente realizzati entro l’ulteriore soglia di 100.000 nel 2024, in vigenza del patto, non genera alcuna problematica giacché il contribuente esce dal regime agevolato nel periodo successivo (2025) mentre se lo stesso realizza ricavi o compensi superiori alla soglia di 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, il contribuente fuoriesce immediatamente dal regime (con l’innesco di tutti gli adempimenti relativi, compresa l’applicazione dell’Iva e delle ritenute) ma il patto resta valido, non operando la causa di cessazione.
In tal caso, però, è stata confermata la possibilità di applicare, al reddito eccedente rispetto a quello determinato nel 2023, l’imposta sostitutiva del 10% (o del 3% per le start up), di cui all’art. 31-bis del d.lgs. 13/2024 (risposta 6.10).
Infine, in relazione alla determinazione degli acconti con il noto “metodo storico”, l’art. 31 dispone la maggiorazione per il solo 2024 nelle misure del 10% (o del 3% in presenza di start up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (rigo "LM63") e quello dichiarato nel 2023 (rigo "LM38"), con utilizzo del codice tributo 4072. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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