Esclusione della responsabilità in solido per il pagamento delle imposte e delle sanzioni estesa a tutte le procedure contemplate nel codice della crisi d’impresa, nessuna esclusa.
La detta esclusione si rende applicabile anche in presenza di una cessione nei confronti di terzi da parte di una società controllata dall’impresa o dalla società che ha avuto accesso agli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Nel provvedimento attuativo della legge delega (legge n. 111/2023) da emanare inerente ai principi e ai criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale si introducono importanti modifiche al comma 5-bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, relativamente alla responsabilità fiscale del cessionario di azienda.
Il comma 1 del citato art. 14 dispone, infatti, che il cessionario dell’azienda (anche di un ramo della stessa) resta responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore; si prevede, inoltre, l’esclusione dalla detta responsabilità in presenza di un certificato negativo rilasciato dall’Agenzia delle entrate o, in caso di inerzia di quest’ultima, nel caso in cui il detto certificato non venga rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
L’attuale testo, in vigore da dal 1° febbraio 2016 ma applicabile anche alle situazioni anteriori, esclude la responsabilità solidale del cessionario di un'azienda (o di un suo ramo), qualora la cessione intervenga nell'ambito di una procedura concorsuale, o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all'art. 182-bis del regio decreto n. 267/1942, o di un piano attestato, di cui alla lett. d), comma 3 dell’art. 67 del medesimo decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
La disposizione ha carattere ricognitivo di un principio già precisato in via interpretativa e le limitazioni della responsabilità del cessionario non operano qualora la cessione d'azienda, anche se avvenuta con trasferimento frazionato dei singoli beni, sia stata attuata in frode ai crediti di natura tributaria, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 14.
Si ricorda, inoltre, che l’esclusione in commento è attualmente limitata alle procedure tassativamente indicate con la conseguenza che sono escluse altre procedure, di più recente introduzione.
Tale limitazione, quindi, blocca l’applicazione alle nuove forme di regolazione delle crisi d’impresa e, quindi, nell’ambito della riforma fiscale, il legislatore ha ritenuto opportuno procedere con la modificazione del comma 5-bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 introducendo una nuova formulazione con la quale si prevede che le disposizioni, in tema di responsabilità solidale del cessionario per imposte e tributi, non trovi applicazione nell’ambito “della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale” di cui al d.lgs. n. 14/2019.
Si amplia notevolmente, quindi, il perimetro applicativo della disapplicazione della responsabilità solidale, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, estendendo l’esclusione a tutte le procedure previste dal codice della crisi ma, con una previsione ulteriore, anche nell’ambito delle cessioni eseguite nei confronti di società controllate dalle imprese o società che hanno fatto ricorso o sono assoggettate agli istituti di regolazione della crisi.
Sul punto, la norma richiama l’art. 2359 c.c. in tema di controllo dove si dispone che debbono considerarsi società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Naturalmente, per questa ultima fattispecie, il legislatore introduce alcune condizioni ovvero che la cessione sia autorizzata dall’autorità giudiziaria competente o che la stessa sia stata inserita all’interno di un piano omologato dalla detta autorità e che sia finalizzata e funzionale al risanamento dell’impresa o del soggetto controllante o al soddisfacimento dei creditori di detti soggetti insolventi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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