Niente proroga per l’esenzione IRPEF destinata al comparto agricolo. Più tasse, quindi, per gli agricoltori visto che la manovra 2024 non ripropone l’agevolazione secondo la quale non concorrevano alla determinazione del reddito imponibile i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
La legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 30/12/2023 n. 303, quindi, non proroga per l’anno in corso (2024), l’agevolazione fiscale introdotta dal comma 44 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, secondo la quale non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola.
Si ricorda che le disposizioni introdotte dal citato comma 44 prevedevano che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrevano alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella propria previdenza agricola.
Dal 2017 e fino al 2023, quindi, i terreni posseduti e condotti da questi contribuenti (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) sono rimasti esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale, sia per il reddito agrario, mentre i terreni che venivano affittati per la coltivazione a soggetti terzi continuavano a produrre reddito dominicale per il proprietario, con applicazione dell’esenzione sul reddito agrario attribuito agli agricoltori iscritti nella previdenza agricola.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate aveva a suo tempo precisato che, in base al dettato letterale delle disposizioni richiamate, l’agevolazione prevista dal comma 44 dell’art. 1 della legge 232/2016, era applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP) i quali producevano redditi dominicali e agrari (Agenzia delle entrate, circolare n. 8/E/2017).
Il beneficio era esteso anche ai familiare coadiuvanti del coltivatore diretto, ai sensi del comma 705 dell’art. 1 della legge 145/2018, sempre se, il detto familiare,
apparteneva al medesimo nucleo familiare, era iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, in qualità di coltivatore diretto e partecipasse attivamente
nell’esercizio dell’impresa familiare (Agenzia delle entrate, circolare n. 8/E/2019).
La legge di bilancio per l’anno in corso non ripropone l’agevolazione in commento con la conseguenza che con il trascorso anno (2023) l’esenzione spettante alle persone fisiche del comparto agricolo si estingue e che, dal prossimo anno (2024), i detti contribuenti si troveranno a dover liquidare e pagare l’Irpef su questi redditi fondiari.
Per il comparto agricolo, quindi, si prospetta un periodo d’imposta maggiormente gravato dall’imposizione diretta, in particolare, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle disposizioni, di cui al comma 512 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 e del comma 3 dell’art. 14 della legge n. 441/1998.
Si evidenzia, infatti, che ai fini dell’imposizione diretta, i redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del catasto terreni sono soggetti alla rivalutazione, di cui al comma 50 dell’art. 3 della legge n. 662/1996 dell'80% per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
Il comma 512 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 citato ha introdotto l'obbligo di eseguire un’ulteriore rivalutazione dei redditi fondiari (dominicale e agrario) dei terreni iscritti in catasto per il 30%, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, con la conseguenza che, dal detto periodo d'imposta (2015) e nei seguenti, il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, deve essere ulteriormente incrementato del 30%, naturalmente tenendo conto dell’effetto sostitutivo dell’I.M.U., se applicabile, di cui del comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 23/2011, e il reddito agrario, già aumentato del 70%, deve essere ulteriormente aumentato del 30%.
Con la seconda norma, invece, si dispone che la nota rivalutazione dell'80% e del 70% non si applichi nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori, ovvero di coloro che non hanno ancora compiuto i 40 anni, e che sono in possesso della qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP), anche se esercitano l’attività in forma societaria. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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