Trasmissione entro il prossimo 31 marzo delle comunicazioni per le opzioni per la cessione o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi 2022 ma i contribuenti potranno avvalersi della remissione in bonis, con il versamento della sanzione pari a 250,00 euro. Come indicato anche dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso della recente audizione alla VI° Commissione Finanze della Camera sui contenuti introdotti dal D.L. 16 febbraio 2023 n. 11 che ha introdotto, di fatto, il blocco delle cessioni dei bonus edilizi, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, i dati definitivi riferibili alle spese sostenute nel 2022 potranno essere definitivamente disponibili soltanto dopo il 30 novembre 2023. Nel corso dell’audizione, infatti, è stata fornita una sintesi delle cessioni e degli sconti in fattura a partire dal 15 ottobre 2020 fino al 1° marzo 2023, sulla base del sostenimento della spesa, ma con la considerazione che vi è tempo fino al 31 marzo 2023 per la comunicazione delle opzioni di cessione e/o sconto in fattura, se non addirittura fino al 30 novembre 2023, nel caso in cui i contribuenti utilizzino l’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell’art. 2 del D.L. 16/2012. Si ricorda, innanzitutto, che con la conversione in legge del D.L. 198/2022 (decreto "Milleproroghe") è stato introdotto il rinvio al 31 marzo 2023 delle comunicazioni di opzione per gli interventi "edilizi" e delle comunicazioni che gli amministratori di condominio devono trasmettere all'Agenzia delle entrate per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini. Con le modifiche indicate, quindi, viene prorogato dal 16/03/2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento direttoriale n. 35873/2022 § 4.1) al 31/03/2023 il termine per la trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi edilizi eseguiti nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di cui al comma 10-octies dell’art. 3 del D.L. 198/2022 convertito. Il successivo comma 10-novies dell'art. 3 del decreto appena richiamato proroga, alla medesima data del 31 marzo 2023, il termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 1° dicembre 2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi edilizi, eseguiti sulle parti comuni del condominio. In aggiunta a tale proroga, sebbene con un impatto molto più contenuto, si deve considerare che i contribuenti potranno inviare le comunicazioni di opzione, sempre riferibili alle spese sostenute nel 2022, nel corso del 2023, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis, di cui al comma 1, dell’art. 2 del D.L. 16/2012. La citata possibilità, da sempre ritenuta applicabile dalla dottrina maggioritaria, è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate che, con un recente documento di prassi (circolare n. 33/E/2022 § 5.4), ha previsto espressamente che, anche con riguardo all’adempimento della presentazione della comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, può trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis, in forza del generale principio sancito dal citato comma 1 dell’art. 2 del D.L. 16/2012, ai sensi del quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Si ricorda, però, che l’istituto richiamato richiede che il contribuente inadempiente, entro il termine ultimo previsto (nel caso dei bonus la dichiarazione dei redditi in scadenza entro il 30 novembre di ogni anno), possieda tutti i requisiti sostanziali per usufruire della disciplina agevolativa di riferimento, esegua la richiesta comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e, soprattutto, proceda con il versamento contestuale dell’importo pari alla misura minima della sanzione, di cui al comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. 471/1997, attualmente determinata in euro 250,00, senza possibilità di compensazione. Pertanto, la remissione in bonis delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese 2022 e delle cessioni differite del 2020 e 2021, in scadenza il 31 marzo 2023 si potranno perfezionare con la presentazione della comunicazione di opzione entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022 (per i soggetti solari entro il 30 novembre 2023) e con il versamento, tramite modello “F24”, della sanzione di 250,00 euro, non ravvedibile e non compensabile. Fabrizio G. Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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