Comunicazioni per compliance dell'Agenzia delle Entrate per gli aiuti di Stato del 2020


  • La regolarizzazione deve avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa

    Compliance anche per i contribuenti beneficiari degli aiuti di Stato per i quali è stata negata l’iscrizione nei registri di riferimento (RNA, SIAN e SIPA) per aver indicato dati incoerenti nei modelli dichiarativi (Redditi, Irap e sostituti), riferibili al periodo d’imposta 2020.

    Dopo la comunicazione, in presenza di errori di compilazione, regolarizzazione con dichiarazione integrativa con i dati corretti ed eventuale restituzione degli aiuti illegittimamente fruiti.

    In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 636 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l’Agenzia delle entrate ha emanato il relativo provvedimento (n. 2024/221010) con il quale rende disponibili, ai contribuenti e alla Guardia di Finanza, gli elementi e le informazioni, di cui ai precedenti commi 634 e 635, necessari per la regolarizzazione delle anomalie riscontrate nel prospetto “Aiuti di Stato” inserito nei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2020.

    L’operazione, come indicato nel comma 634 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, è finalizzata all’introduzione di forme avanzate di comunicazione (compliance) tra il contribuente e la Pubblica amministrazione, anche in termini preventivi, destinate a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a favorire l’emersione spontanea di materia imponibile.

    Con il provvedimento, quindi, si comunica la messa a disposizione dei dati e delle informazioni, in considerazione di quanto sancito dall’art. 52 della legge n. 234/2012, come sostituito dalla lett. b), comma 1 dell’art. 14 della legge 115/2015 in tema di Registro nazionale degli aiuti di Stato e di garanzia del rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti non soltanto dalla normativa domestica ma anche comunitaria.

    Sul punto, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate gestisce gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici mentre gli elementi indicati nel provvedimento (punto 1.2) consentono ai contribuenti di rimediare, spontaneamente, alle anomalie riscontrate che hanno determinato la mancata iscrizione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti indicati nei vari modelli dichiarativi (Redditi, Irap e sostituti).

    Come indicato nelle motivazioni del provvedimento, per tali tipologie di aiuto sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva della concessione dell’aiuto individuale, con la conseguenza che gli obblighi di consultazione sono assolti dall’agenzia in un momento successivo alla relativa fruizione.

    In pratica, l’Agenzia delle Entrate tramette a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) o per posta ordinaria (in assenza di indirizzo P.E.C.) una comunicazione corredata delle informazioni indicate al punto 1.2) del medesimo provvedimento (codice fiscale, denominazione o cognome e nome, numero identificativo e data di comunicazione, codice atto e anno d’imposta, data e numero di protocollo e dati degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati in dichiarazione) mentre il contribuente, anche tramite intermediari, può richiedere le informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate le eventuali inesattezze delle informazioni o elementi, fatti o circostanze dalla stessa non conosciuti, a mezzo di posta elettronica certificata (non la medesima dell’invio che è una mail - no reply).

    Posto che i dati e gli elementi sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici, in presenza di mancata iscrizione dell’aiuto imputabile a errori di compilazione, il contribuente può procedere con la relativa regolarizzazione presentando una dichiarazione integrativa corretta; la conseguenza è che i nuovi dati saranno iscritti nei registri nell’esercizio finanziario successivo.

    Se l’errore, relativo alla mancata indicazione (registrazione) dell’aiuto, non risulta imputabile a errori di mera compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può, anche in tal caso, regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, con aggravio di interessi; per quanto concerne le sanzioni applicabili, il provvedimento evidenzia che è comunque possibile beneficiare delle riduzioni, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso), in relazione ai tempi di regolarizzazione dell’adempimento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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