Compensazioni libere inibite. Con l’inizio dell’anno 2020, scattano le nuove regole in materia di compensazione dei crediti per imposte dirette, Irap e sostitutive, con la conseguenza che a fronte di crediti legittimi, i contribuenti potranno utilizzare dal 1° gennaio soltanto l’importo risibile fino a 5 mila euro. Inoltre, nonostante la necessaria emanazione del relativo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi immediatamente vigente anche il divieto di estinzione dei debiti fiscali con crediti dell’accollante.
Queste le conseguenze del dl 26/10/2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/12/2019 n. 157, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24/12/2019 n. 301, che ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti nel modello di delega “F24”, con l’introduzione dell’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per le compensazioni riferibili ai crediti per imposte dirette e Irap, in aggiunta ad un obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici anche per i non titolari di partita Iva.
In presenza di accollo del debito d’imposta di altro soggetto, di cui al comma 2, dell’art. 8 della legge 212/2000, è stato disposto che l’accollante deve eseguire il pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti; i versamenti eseguiti in frode alle disposizioni introdotte si devono considerare come non eseguiti e agli atti di recupero sono applicate determinate sanzioni, distinte per soggetto (accollante e accollato).
Le sanzioni in capo all’accollante, pertanto, sono state determinate nella misura del 30% del credito utilizzato e, se il credito compensato risulta inesistente, le sanzioni, di cui all’art. 13, d.lgs. 471/1997, sono quantificate nella misura variabile dal 100% al 200% del credito utilizzato, restando entrambi i soggetti coobbligati in solido, sia per l’imposta che per gli interessi.
L’attuazione effettiva del divieto dovrebbe essere adottata con specifico provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate ma, in assenza, si ritiene che la stessa sia immediatamente in vigore.
Come misura più invasiva, però, si segnala che dal 1° gennaio scorso è scattata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, il blocco delle compensazioni, come previsto dall’art. 3 del provvedimento in commento, che si traduce nell’impossibilità di utilizzare, in compensazione e a partire dai primi giorni del 2020, il credito Iva annuale e/o trimestrale nonché i crediti Irpef, Ires e Irap e i crediti relativi alle imposte sostitutive, per importi superiori a 5 mila euro, in assenza di una preventiva presentazione delle istanze e/o dichiarazioni annuali da cui emergono i detti crediti.
In pratica, per poter utilizzare in compensazione, nella delega modello “F24”, i crediti relativi alle imposte dirette e alle imposte sostitutive e Irap, per un ammontare eccedente i 5 mila euro, il contribuente deve attendere la presentazione preventiva, ma non immediata, per effetto dei tempi necessari alla produzione e approvazione stessa dei modelli e delle procedure di controllo (non prima del mese di maggio per quelle riferibili ai redditi, ma si teme una dilazione ancora più lunga), della dichiarazione dei redditi (o delle istanze di rimborso) dove i crediti emergono e, dal decimo giorno successivo, presentare la detta delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Quindi, sulla base delle nuove disposizioni, i crediti da imposizione diretta, in particolare, indicati (Irpef, Ires, Irap e sostitutive del 2019) potranno essere utilizzati, se eccedenti (e per la sola eccedenza) di 5 mila euro, soltanto dopo la presentazione della relativa dichiarazione; per esempio, se il credito vantato utilizzabile è indicato nella dichiarazione REDDITI 2020, presentata il 30 settembre prossimo, il credito potrà essere utilizzato, sebbene legittimamente maturato, soltanto a partire dal 10 ottobre successivo, con inevitabile differimento di utilizzo e drenaggio di liquidità in capo ai contribuenti.
La nuova regola, però, si ritiene non applicabile ai crediti emergenti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta (ex modello 770), sebbene si resti in attesa di necessarie conferme, anche in sede interpretativa.
Infine, non a breve ma a partire dal mese di marzo 2020, troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie riferibili alla mancata esecuzione dei pagamenti per le deleghe “F24” contenenti compensazioni ritenute “a rischio” dai controlli dell’Agenzia delle entrate.
Ai sensi del comma 49-ter, dell’art. 37 del dl 223/2006, infatti, l’Agenzia delle entrate può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione dei versamenti con le deleghe “F24” e, il nuovo comma 49-quater del medesimo art. 37, dispone che se, in seguito all’attività di controllo, i crediti indicati nella delega risultano inutilizzabili, posta la comunicazione al contribuente entro trenta giorni della mancata esecuzione del versamento, si rende applicabile la sanzione, di cui al comma 2-ter, dell’art. 15 del d.lgs. 471/1997, pari a mille euro per ogni delega non evasa, senza applicazione del cumulo giuridico; il contribuente potrà, comunque, fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate mentre l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo della sanzione, non verrà eseguita, se il contribuente effettuerà il pagamento entro trenta giorni dalla relativa comunicazione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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