Compensazione dei crediti vantati verso la Pubblica amministrazione con i debiti emergenti negli avvisi bonari.
I crediti, però, devono essere non prescritti, liquidi ed esigibili e certificati mentre la compensazione, che comprende anche le sanzioni e gli interessi, dovrà essere preceduta da una specifica istanza del contribuente.
Questi i contenuti del nuovo art. 28-sexies, da inserirsi all’interno del D.P.R. n. 602/1973, come introdotto nella bozza di decreto legislativo di riforma della disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’art. 20 della legge delega (legge n. 111/2023).
È previsto, innanzitutto, che i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte siano stabiliti con apposito decreto del ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento citato, tenendo conto che la compensazione deve essere trasmessa e certificata mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che nel decreto sulla riscossione (D.P.R. n. 602/1973) sono già presenti altre norme che riguardano la compensazione dei crediti verso la Pubblica amministrazione, ovvero l’art. 28-quater, riferito alle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, e l’art. 28-quinquies, riferito alle compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
Con il nuovo articolo si introduce, quindi, l’ulteriore fattispecie della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per somministrazioni, forniture e appalti con le imposte non pagate risultanti dagli avvisi bonari.
In particolare, come indicato nella relazione di accompagnamento, la norma stabilisce, le condizioni e le modalità di compensazione, da parte di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, con le sanzioni e degli interessi, per omessi versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.
Il comma 1 del citato art. 28-sexies stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su specifica istanza del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 (compensazione) e con l’esclusivo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, con i debiti dovuti, a titolo di sanzioni e interessi, per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati, richiesti a mezzo di comunicazione di irregolarità, di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Si tratta, quindi, di una nuova possibilità che il legislatore introduce rivolto ai contribuenti che hanno intenzione di sistemare i propri debiti accertati dall’amministrazione finanziaria che si è avvalsa di procedure automatizzate per eseguire la liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 2, dell’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, richiamato dal nuovo art. 28-sexies, l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del d.lgs. n. 241/1997, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta; in tal caso, le sanzioni sono ridotte a un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Infine, il comma 2 del nuovo articolo conferma quanto già stabilito nella delega con riferimento al limite della compensazione ovvero che l’importo dei crediti compensabili non può essere superiore all’importo dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network