Cercasi via di uscita dalla stretta sulle cessioni dei bonus edilizi. Per l’accesso alla opzione di cessione e/o sconto sul corrispettivo, limitatamente agli interventi in edilizia libera che fruiscono dei bonus ordinari, i lavori devono essere iniziati entro il 16 febbraio. Per gli altri interventi, anche relativi alla detrazione maggiorata, l’opzione è possibile se la richiesta dei titoli abilitativi è stata presentata in data anteriore al decreto che ha stoppato la detta possibilità.
Il recente provvedimento, D.L. n. 11/2023, pubblicato nella serata del 16/02/2023 nella Gazzetta Ufficiale e già in vigore dal giorno successivo (17/02/2023) è intervenuto con una imponente stretta ai trasferimenti delle detrazioni per gli interventi edilizi, confermando che da quella data in poi le detrazioni potranno essere, salvo determinate situazioni particolari, utilizzate esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi, direttamente e in presenza di capienza di imposta lorda dovuta.
La conseguenza è che, con grande disagio, i beneficiari e le imprese stanno cercando una via di uscita, assente fino ad ora per la cessione dei crediti maturati anche anteriormente, stante la totale chiusura di Poste italiane spa e di numerosi istituti di credito, quest’ultimi intimoriti dalla responsabilità solidale, introdotta dal D.L. 157/2021, poi trasfuso nella legge di bilancio 2022.
Su questo tema, il provvedimento ha introdotto il comma 6-bis nell’art. 121 del D.L. 34/2020 che ha, in maniera chirurgica, indicato i documenti utili per dimostrare, a cura del cessionario del credito, la propria diligenza nell’acquisto, con possibilità di fornire anche ulteriore documentazione (ogni mezzo) in presenza di documentazione parziale, attribuendo l’onere probatorio all’ente impositore.
Le criticità, però, si spostano essenzialmente sul successivo art. 2 del D.L. 11/2023 quando, di fatto, si vieta la possibilità, alternativa all’utilizzo diretto dei bonus, di cedere il credito maturato o di ottenere lo sconto in fattura; in linea di principio, tenendo conto che lo spartiacque è la data del 16/02/2023 da considerare, per potere, in deroga al blocco, continuare con la cessione e/o sconto sul corrispettivo.
Si fa riferimento, quindi, non alla tempistica di esecuzione dei lavori ma alla mera richiesta e/o presentazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che si può eseguire la cessione e/o sconto alle spese sostenute dopo il 16/02/2023, sempre se il titolo abilitativo (salvo il caso dell’edilizia libera) è stato richiesto e/o presentato (e non ottenuto) prima del 16/02/2023.
Con riferimento al superbonus, richiamato dal comma 2 dell’art. 2, attualmente applicabile nella misura ridotta del 90%, il divieto di cessione non si rende applicabile alle unifamiliari, rispettose dei requisiti richiesti dal comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 34/2020 (utilizzo dell’unità immobiliare come abitazione principale e rispetto della soglia di reddito pari a 15 mila euro) per le quali il beneficiario ha presentato la relativa comunicazione di inizio attività asseverata superbonus (CILAS) entro la data del 16/02/2023.
Per i lavori sulle parti comuni nei condomini, in aggiunta al rispetto di questa condizione, si rende necessaria la presenza di una delibera dell’assemblea di condominio “adottata” (quindi approvata nelle maggioranze previste) entro la data del 16/02/2023.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del decreto tratta i bonus ordinari, quelli indicati dal comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 (ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, sisma bonus) per i quali sarà ancora possibile cedere i crediti se la richiesta del titolo abilitativo è stata presentata entro la medesima data del 16/02/2023; per i lavori in edilizia libera, invece, che richiedono soltanto una dichiarazione sostitutiva del beneficiario, al fine di evitare abusi, la norma richiede, eccezionalmente, che la data di inizio lavori sia anteriore alla fatidica data del 16/02/2023.
Restano, infine, due situazioni particolari, di cui la prima concernente gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’unità immobiliare per i quali, ai fini di poter procedere con l’opzione per la cessione e/o sconto del superbonus, si richiede che alla data del 16/02/2023 sia stata “presentata” l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo e la seconda, concernente l’acquisto di immobili ristrutturati, di cui al comma 3, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 e il sisma bonus acquisti, di cui al comma 1-septies, dell’art. 16 del D.L. 63/2013, per la quale le nuove disposizioni richiedono che anteriormente al 16/02/2023 sia stipulato l’atto definitivo di compravendita (rogito) o, quantomeno, sia stato registrato il contratto del preliminare; è evidente che, pur creando discriminazioni nell’ambito di tipologie identiche di interventi, si è voluto fissare un punto, oltre il quale la cessione e/o lo sconto non sarà più utilizzabile. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network