Cessione bonus edilizi con ampliamento set documentale per evitare la responsabilità solidale


  • Adeguata verifica limitata ai soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio che sono controparte del cessionario

    Per il cessionario, che acquista i crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, la disciplina sulla responsabilità solidale non si rende applicabile con l’ottenimento di una attestazione di possesso di tutta la documentazione rilasciata dal cedente-banca.

    Di conseguenza, in sede di conversione del provvedimento “blocca crediti” (D.L. 11/2023) a cura della legge 11 aprile 2023 n. 38, è stato rivisto anche il set documentale con la conseguenza che è ritenuta sufficiente la presenza, tra gli altri, di una visura storica e, per gli interventi di efficienza energetica diversi dal superbonus, di una relazione tecnica e la prestazione energetica mentre l’attestazione di avvenuta adeguata verifica, da parte degli obbligati, deve essere rilasciata soltanto se controparti dei cessionari.

    Queste alcune tra le numerose novità introdotte in sede di conversione nel D.L. 11/2023 che impattano sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi, con particolare riferimento alla detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, e alla disciplina, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, dopo le recenti modifiche introdotte dal dl 11/2023.

    Posto che resta possibile continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo per le detrazioni riferite all’acquisto di acquisti di box auto, agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione IRPEF e/o IRES del 75%, di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) dell’art. 119, comma 9 del D.L. 34/2020 che risultano costituiti al 17 febbraio 2023 (si tratta degli istituti autonomi case popolari - IACP - comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, delle ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997, delle Organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge n. 266/1991 e della Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri), agli immobili nei territori colpiti da sisma dell’aprile del 2009, ma anche quelli nelle zone colpite dall’alluvione nelle Marche il 15 settembre 2022 e agli interventi effettuati nei Comuni collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 effettuati a valle di piani di riqualificazione che siano stati approvati dalle amministrazioni locali prima dell’entrata in vigore del D.L. 11/2023 (17 febbraio 2023), con il citato provvedimento, innanzitutto, è stata introdotta una norma di salvaguardia, che si integra con i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’art. 121 del D.L. 34/2020, che esclude la responsabilità solidale dei cessionari, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, che dimostrano di aver acquisito i detti crediti e che, soprattutto, siano in possesso della documentazione puntualmente indicata dal comma 6-bis indicato.

    Nella lista dei documenti che deve essere in possesso il cessionario che acquisisce il credito al fine di essere protetto dall’attivazione della responsabilità solidale sono stati ulteriormente indicati il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente e, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, l’asseverazione che attesta l’efficacia degli interventi e la visura storica dell’immobile.

    A tal fine, la modifica prevede l’esclusione dal concorso nella violazione per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo, a condizione che il cedente (banca o istituto finanziario) rilasci al cessionario una specifica dichiarazione di essere in possesso della documentazione indicata dal citato comma 6-bis.

    Si conferma, con un richiamo al comma 4 dell’art. 122-bis del D.L. 34/2020, che rimane fermo il divieto di acquisire i crediti d’imposta da parte dei soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231/2007, per i casi indicati negli articoli 35 e 42 e viene ulteriormente specificata la presenza e l’utilizzo dei documenti antiriciclaggio (che non dovranno essere rilasciati dai professionisti) e dei documenti legati ai lavori di efficientamento energetico, confermando la richiesta di un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; se il detto soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso d.lgs. 231/2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata.

    Si richiede, in sintesi, che l’attestazione di avvenuta adeguata verifica, ai fini della disciplina antiriciclaggio, debba essere rilasciata esclusivamente dai soggetti obbligati al rispetto dei detti obblighi che sono controparte del cessionario ovvero i cedenti o coloro che sono stati cessionari nella precedente cessione. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

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