Bonus, contributi, crediti d’imposta e sovvenzioni destinati alle attività agricole, in linea di principio, assorbiti dal reddito agrario per le imprese agricole a tassazione fondiaria. E, in particolare, se il credito d’imposta maturato per il Mezzogiorno (bonus Sud) risulta precluso per questa tipologia di soggetti, lo stesso si deve ritenere fruibile per le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, anche se hanno optato per la determinazione fondiaria del reddito, giacché i redditi prodotti sono, per disposizione legislativa, qualificati come reddito d’impresa.
Si ricorda che, a togliere definitivamente i dubbi concernenti la possibilità di accedere ai benefici del credito d’imposta previsti dal bonus Sud da parte degli imprenditori agricoli a tassazione fondiaria (che producono reddito agrario), è intervenuto l’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) che, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-05072), ne ha sancito la preclusione.
In estrema sintesi, al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui ai commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, non possono accedere i titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, quali le imprese individuali e le società semplici agricole.
Il bonus, introdotto a decorrere dall’1/01/2016 dalla legge di Stabilità 2016, è stato prorogato dalle ultime leggi di bilancio (comma 319, art. 1 della legge n. 160/2019; comma 171, dell’art. 1 della legge n. 178/2020 e comma 175 dell’art. 1 della legge 234/2021) che ne hanno modificato l’ambito territoriale; allo stato attuale, pertanto, l’agevolazione è in scadenza il 31/12/2023.
La dottrina, da tempo, sostiene che nel caso in cui l’azienda agricola percepisca un contributo per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla coltivazione o all’allevamento o per ammodernare i propri fabbricati rurali, queste voci devo essere considerate strettamente collegate all’attività agricola e, di conseguenza, devono essere comprese nel reddito agrario.
La determinazione catastale esclude, quindi, l’imponibilità autonoma dei contributi che a vario titolo spettano all’agricoltura, compresi quelli provenienti dall’U.E. per sostegno alla produzione agricola, il che può dare luogo a rendite fiscali anche importanti.
Sulla questione del bonus Sud, invece, esistevano già numerose indicazioni fornite dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 34/E/2016 e risposta della D.R.E. Puglia n. 917-753/2020) ma la locuzione “alle imprese”, inserita al comma 98 dell’articolo 1 della legge n. 205/2015, aveva generato perplessità sul fatto che il credito d’imposta fosse riservato esclusivamente alle aziende titolari di reddito d’impresa, non considerando l’accezione civilistica più ampia del termine impresa, che ricomprende al suo interno anche l’imprenditore agricolo, di cui all’articolo 2135 c.c..
Con la risposta citata del dicastero dell’economia si è voluto eliminare ogni dubbio ribadendo che il beneficio compete esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica posseduta.
Pertanto, considerando che il comma 98 dell’articolo 1 della legge 208/2015 precisa che il credito d’imposta previsto dal bonus Sud si applica anche “alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi”, si deve intendere che i beneficiari saranno solo quelle aziende che, operando in tal senso, producono la tipologia di reddito d’impresa e non fondiario.
La conseguenza inevitabile è che restano escluse dall’applicazione dell’agevolazione le imprese agricole individuali e le società semplici, titolari di solo reddito agrario, di cui all’art. 32 del D.P.R. 917/1986, mentre potranno rientrare a pieno titolo le imprese che esercitano le attività agricole e connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., oltre i limiti stabiliti dal citato articolo 32, in quanto produttive di reddito d’impresa.
La medesima considerazione, di conseguenza, deve essere fatta per le società in nome collettivo e in accomandita semplice i cui redditi, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole, di cui all’articolo 32, pur nel rispetto dei limiti stabiliti, vengono qualificati redditi d’impresa dall’articolo 55 del D.P.R. 917/1986.
Pertanto, si ritiene che debbano beneficiare del credito d’imposta le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, anche se hanno optato per l’imposizione catastale in quanto, ai sensi del dm 213/2007, i redditi prodotti sono qualificati come reddito d’impresa. Fabrizio Giovanni Poggiani – ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network