Bonus mobili fruibile con il superbonus 110%


  • Doppio bonus con gli interventi antisismici

    Bonus mobili anche per i contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022 (o 31/12/2022) della detrazione maggiorata del 110%. La detrazione per l’acquisto dei mobili spetta anche nel caso in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Ma attenzione perché, in caso di cessione di case antisismiche, l’immobile ricostruito deve essere ceduto entro il predetto termine di scadenza dell’agevolazione.

    Com’è noto l’art. 119 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di applicare la detrazione maggiorata del 110% con riferimento anche alla messa in sicurezza degli edifici dal rischio sismico, compresi gli acquisti di case antisismiche, il successivo art. 121 ha previsto la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione e sconto e, infine, il n. 2, della lett. b), del comma 58 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha reintrodotto la detrazione per l’acquisto dei mobili.

    Sulle due situazioni sono sorte alcune perplessità, solo in parte sedate, grazie alle numerose risposte alle domande frequenti (faq) e agli interpelli.

    Bonus mobili. La prima problematica riguarda il contribuente che esegue interventi antisismici, per i quali spetta anche la detrazione del 110%, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020 e procede con l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici, con l’intenzione di esercitare, eventualmente, l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta in luogo dell’utilizzo diretto del bonus.

    Con una risposta ad una precisa domanda (faq n. A08.7) posizionata sul sito della Presidenza del Consiglio viene ricordato, innanzitutto, che il comma 2, dell’art. 16 del dl 63/2013 prevede che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (…) è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione”; si tratta, di fatto del più noto “bonus mobili”, reintrodotto dal n. 2 della lett. b), del comma 58, dell’art. 1 della legge 178/2020 per le spese sostenute nel corso del 2021.

    Nella risposta, considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili si rende necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), viene precisato che il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché, per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 30/06/2022, della detrazione maggiorata del 110%, di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”.

    Non solo. Nella citata risposta viene confermato che il bonus mobili spetta anche nell'ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, tenendo però conto, si aggiunge, che la detrazione per l’acquisto dei mobili, alla stessa stregua del bonus verde, non è cedibile.

    Unità antisismiche. Il comma 1 dell’art. 121 del dl 34/2020 dispone la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura anche con riferimento all’acquisto delle case antisismiche giacché le citate cessioni sono indicate dal successivo comma 2, che richiama i commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013.

    Sul punto, però, si deve fare estrema attenzione giacché non è sufficiente che entro il 30/06/2022 (e fino al 31/12/2022 se i lavori in corso sono eseguiti per almeno il 60%) la ricostruzione sia stata ultimata, ma entro la stessa data (30/06/2022 o 31/12/2022) l’immobile deve essere ceduto e, quindi il rogito deve essere stipulato; solo in tal caso è possibile beneficiare della detrazione maggiorata del 110%.

    L’ulteriore problema concerne l’applicazione dello sconto e della tipologia di pagamento utilizzato con la conseguenza che nell’atto di acquisto, il notaio dovrà indicare, necessariamente, l’indicazione del prezzo convenuto al netto dello sconto, l’importo dello sconto riconosciuto, il corrispettivo pagato e i mezzi di pagamento utilizzati. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)



     


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