Bonus edilizi, passano da due a tre le cessioni verso intermediari qualificati


  • SACE S.p.a. garantirà i finanziamenti per le imprese in crisi di liquidità

    Le cessioni dei crediti maturati per gli interventi edilizi a favore di intermediari “qualificati”, banche, intermediari e assicurazioni, passano da due a tre. Sostegno, inoltre, alle imprese in crisi di liquidità e che hanno realizzato interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) con in pancia crediti incagliati.

    Queste le modifiche più interessanti, previste in sede di conversione del decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022), all’art. 9 (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico) finalizzate allo sblocco dei crediti incagliati che intervengono sulle disposizioni, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, riguardanti la cessione e/o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi.

    Preliminarmente, vengono modificate le lettere a) e b), del comma 1 dell’art. 121 del "decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) sostituendo la parola due con la parola tre; tale modifica interviene, di fatto, sulla cessione dei crediti derivanti dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e/o per lo sconto in fattura, che attualmente prevede la possibilità di eseguire, dopo la prima cessione libera, soltanto due ulteriori cessioni a favore di soggetti qualificati, da intendersi come banche e/o intermediari finanziari, iscritti nell’albo, di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario).

    Di conseguenza, con l’innalzamento del limite da due a tre risulterà possibile, dopo aver eseguito la prima cessione del maturato credito d’imposta, cedere lo stesso al massimo per tre volte nei confronti di banche e istituti finanziari, comprese società appartenenti ai gruppi bancari.

    Resta inalterata la possibilità, per le banche e gli istituti finanziari, come si evince chiaramente dalla relazione di accompagnamento, di cedere i crediti a favore di soggetti diversi dai consumatori e/o utenti finali (quindi soggetti non partita Iva), di cui alla lett. a), comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, in possesso di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca cedente ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

    Si prende atto, inoltre, che la prevista modifica risulta applicabile non solo ai crediti maturati a partire dall’entrata in vigore della modifica ma anche per i crediti d’imposta che sono stati oggetto di comunicazioni di cessione e/o sconto sul corrispettivo già inviate all’Agenzia delle entrate, in data anteriore a quella di conversione in legge del provvedimento.

    Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica, evidenzia che, stante il fatto che la fruizione delle agevolazioni in capo al cessionario è la stessa di cui avrebbe beneficiato il cedente, la modifica in commento non impatta in alcun caso sulla entità di gettito già determinata.

    Una ulteriore modifica, con l’inserimento del comma 4-quater nel citato art. 9, riguarda la possibilità di SACE S.p.a. di concedere le garanzie, di cui all’art. 15 del D.L. 50/2022 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), alle condizioni e con le procedure e i termini previsti in favore di banche o istituti finanziari nazionali e internazionali, per la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati alla ricostituzione di liquidità delle imprese nazionali (sede in Italia) rientranti nella categoria di attività specifiche (ATECO 41 e 43) e che hanno realizzato gli interventi per la fruizione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

    Il comma richiamato prevede, inoltre, che l’entità dei crediti d’imposta eventualmente maturati dalla impresa, cui vengono erogati i finanziamenti garantiti da SACE S.p.a., può (facoltà) essere utilizzata e considerata dall’istituto di credito e/o finanziario ai fini della valutazione del merito creditizio (rating) dell’impresa richiedente il sostegno (finanziamento) e per la predisposizione delle relative condizioni.

    Quindi, l’intento del legislatore è quello di evitare i fallimenti delle imprese esposte e che hanno operato per la realizzazione degli interventi destinati a fruire del 110% agevolando la concessione di finanziamenti garantiti e destinati a rispristinare la liquidità perduta.

    Si evidenzia che le imprese artigiane in crisi, con rilevazione a metà del 2022 ma in aumento nella ulteriore parte dell’anno, erano stimate in circa 33mila, con un concreto rischio di fallimento e con l’ulteriore aggravio, sempre alla data della rilevazione a cura delle associazioni di categoria, di una perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni, a causa del blocco della cessione. (riproduzione riservata)


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