Proroga a tutto il 2020 delle detrazioni destinate alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione edilizia. Confermato anche il “bonus verde”, per il rifacimento dei giardini delle civili abitazioni, e introdotta la nuova detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, e senza limiti, per il recupero e restauro delle facciate degli edifici. Abrogato, invece, lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica.
La Manovra 2020, da considerarsi comprensiva del decreto collegato e del decreto milleproroghe, porta in seno la conferma di tutti i bonus destinati alla casa ovvero per gli interventi destinati all’efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del dl 63/2013, con una gradita novità riferita al “bonus facciate”.
Risparmio energetico. Prorogato al 31 dicembre del prossimo anno il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 1 e 2, lettera b), dell’art. 14 del dl 63/2013.
La detrazione, originariamente pari al 55% delle spese sostenute, è stata poi elevata al 65%, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, con riferimento e nel rispetto del limite diversificato, sulla base di ciascuno degli interventi previsti.
La proroga indicata riguarda anche gli interventi per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, micro-cogeneratori, in sostituzione di impianti esistenti, e impianti di climatizzazione invernale, dotati di sistemi di termoregolazione evoluti.
Ristrutturazione edilizia. La proroga al 31/12/2020 è prevista anche per le spese destinate al recupero del patrimonio edilizio, di cui al comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir), nella misura del 50% e fino a una spesa massima di euro 96 mila.
Sisma bonus. La detrazione, che può arrivare all’85%, è da spalmare in cinque anni. Sul punto, si ricorda che per gli interventi di adozione di misure antisismiche, di cui alla lettera i), comma 1 del citato art. 16-bis del Tuir, eseguiti su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico, è già previsto il termine del 31/12/2021.
Bonus mobili. Con una modifica al comma 2, dell’art. 16 del dl 63/2013, è prorogato al 31/12/2020, il termine per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
Si tratta, in particolare, della detrazione Irpef del 50% da determinarsi sulla spesa massima pari a euro 10 mila che potrà essere fruita dai soggetti che sostengono le dette spese, finalizzate all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dall’1/01/2019 per i quali si fruisce della relativa detrazione.
Le spese possono essere sostenute anche mediante carte di credito o carte di debito (per esempio, bancomat) e, sul tema, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per motivi di semplificazione, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta d'acconto dell'imposta sui redditi) con l'indicazione del codice fiscale del beneficiario della detrazione e di quello, o della partita Iva, del beneficiario del bonifico.
Bonus facciate. Il legislatore ha introdotto, all’art. 16 del dl 63/2013, una nuova detrazione, pari al 90% della spesa sostenuta e senza alcuna soglia, per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici; si tratta di interventi edilizi, inclusa la manutenzione ordinaria (per esempio, la semplice tinteggiatura), finalizzati al recupero e/o restauro della facciata degli edifici.
Bonus verde. Prevista, da un ulteriore provvedimento più o meno collegato alla manovra per il prossimo anno, la proroga della detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde degli immobili ad uso abitativo, con un limite massimo di 5 mila euro.
La detrazione, che deve essere ripartita in dieci quote annuali e deve determinata tenendo conto della soglia massima pari a 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo è, al massimo, pari 1.800 euro.
La detrazione è ottenibile se gli interventi sono stati eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo ovvero immobili iscritti presso l’Agenzia delle entrate – Territorio nella categoria “A”, con esclusione della categoria “A/10” (Uffici) e opera anche con espresso riferimento agli interventi eseguiti sulle parti a comune esterne degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che, relativamente alle modalità di pagamento, in considerazione dell’ampia portata delle disposizioni di legge di riferimento, secondo cui la detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei “a consentire” la tracciabilità delle operazioni, questi ultimi possono essere eseguiti con emissione di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, in aggiunta alle altre forme di pagamento più note ovvero eseguite con modalità informatizzate quali, per esempio, carte di credito o di debito, bancomat e bonifici.
Sconto in fattura. Si rileva, invece, l’abrogazione dello “sconto in fattura”, ottenibile per i lavori destinati all’efficienza energetica e sismica.
Lo sconto in fattura è stato istituito per permettere, ai soggetti che effettuano lavori di efficienza energetica o interventi di adozione di misure antisismiche, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, di cui all’art. 14 del dl 63/2013, per quanto riguarda il risparmio energetico, e dell’art. 16 del medesimo decreto legge, per quanto riguarda gli interventi antisismici, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto direttamente al fornitore; in sintesi, il committente paga al fornitore l’importo al netto della detrazione che gli spetterebbe e quest’ultimo riceve la differenza sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.
Tale possibilità, pertanto, cessa a partire dal prossimo 1° gennaio, restando confermati gli sconti già eseguiti in base all’art. 10 del dl 34/2019 e i relativi meccanismi di utilizzo ma, per le operazioni a cavallo d’anno, occorrerà prestare attenzione alle date del pagamento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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