Blocco totale del rimborso delle imposte per i beneficiari con debiti iscritti a ruolo che non eseguono la compensazione volontaria.
In tal caso, infatti, le somme da rimborsare restano a totale disposizione dell’agente per la riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio delle azioni esecutive.
Questa una delle novità introdotte nella disciplina della riscossione con lo schema di decreto di riforma (approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri), nel rispetto di quanto indicato dall’art. 18 della legge delega (legge n. 111/2023), con riferimento ai contenuti dell’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973 (“Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta”).
Preliminarmente si evidenzia che, nella stesura attuale, le disposizioni dell’art. 28-ter del D.P.R. 602/1973 dispongono, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, che l'Agenzia delle Entrate debba verificare se il beneficiario risulti o meno iscritto a ruolo.
Nel caso in cui sia presente una iscrizione a ruolo, la stessa Agenzia delle Entrate deve trasmettere, in via telematica, una specifica segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare (sul tema, Agenzia delle Entrate provvedimento n. 113218/2008).
L'agente della riscossione, una volta ricevuta la comunicazione, deve procedere con la notifica all'interessato di una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare, entro sessanta giorni, se intende o meno accettare la detta proposta; piena discrezionalità, quindi, per il debitore, il quale è libero, attualmente, di accettare o rifiutare la proposta, anche tacitamente.
Nel caso di adesione, totale o parziale, della proposta di compensazione entro il limite dell'importo oggetto di compensazione, l'agente della riscossione versa a proprio favore le somme per le quali il contribuente risulta debitore, rilasciando quietanza al contribuente stesso e comunicando all'Agenzia delle Entrate gli estremi del suddetto versamento mentre la parte delle somme da rimborsare, eccedente l'importo oggetto di compensazione, viene erogata al beneficiario direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con l'art. 145 del D.L. 34/2020 (decreto "Rilancio"), è stato disposto, però, che nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si rendesse applicabile la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui al citato art. 28-ter, con la conseguenza che, in detto anno, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, l'Agenzia delle Entrate non era tenuta ad inviare la citata segnalazione all'agente della riscossione nelle ipotesi in cui il beneficiario risulti iscritto a ruolo.
Con il recente provvedimento si interviene ulteriormente per semplificare le procedure necessarie all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo, disponendo che, innanzitutto, il pagamento mediante compensazione volontaria è possibile ma soltanto in presenza di rimborsi di ammontare superiore a 500 euro, comprensivi di interessi, e che, in analogia a quanto prescritto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, la verifica del beneficiario del rimborso sia da effettuarsi non sull’esistenza dei debiti iscritti a ruolo ma sull’esistenza di inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante, si specifica nella relazione di accompagnamento, dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o di uno o più carichi affidati all’agente della riscossione.
Sempre sul fronte del blocco ai rimborsi, in presenza di importi iscritti a ruolo, il comma 4 dell’art. 28-ter viene ulteriormente modificato prevedendo che, in caso di mancata compensazione volontaria da parte del contribuente, le somme da rimborsare devono restare a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
Si prevede, infine, la soppressione del rimborso a favore dell’agente della riscossione, delle spese relative alla notifica della proposta di compensazione e per la gestione dei relativi adempimenti, si rinvia a un regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 3, dell’art. 17 della legge 400/1988, per stabilire le modalità di attuazione di queste nuove disposizioni e si estende la compensazione volontaria anche ad altri enti, introducendo ulteriori modifiche all’art. 20-bis del d.lgs. 46/1999. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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