Percentuale “unica” del 30%, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30/06/2020, tenendo conto delle tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. Dal prossimo 1° luglio, invece, scatta la tassazione tarata sulla base delle emissioni delle auto.
Sul Supplemento Ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale n. 314 del 31/12/2019 (si veda ItaliaOggi, 2/01/2020), sono state pubblicate le tabelle nazionali relative al periodo d’imposta 2020 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborate dall’ACI, ai sensi del comma 1, dell’art. 3 del d.lgs. 314/1997, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda, innanzitutto, che l’uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo a fini sia aziendali, sia personali e che, quindi, il veicolo può essere usato, oltre che per esigenze lavorative, anche per percorsi casa-lavoro e viceversa, per percorrenze nelle ore serali, per viaggi nei fine settimana o nel corso delle vacanze.
L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, quale, per esempio, una clausola del contratto di lavoro (circ. 48/E/1998 2.1.2.1) o, in alternativa, da una scrittura privata avente data certa o da uno specifico verbale dell’organo amministrativo; al fine di evitare inconvenienti in sede di controllo anche in itinere e durante l'utilizzo, è opportuno che nel veicolo sia conservata la documentazione relativa all'autorizzazione concessa dall'impresa per l'utilizzo del mezzo.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1, dell’art. 51 del dpr 917/1986 (Tuir), il reddito di lavoro dipendente è formato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Con la parola “valori” si deve fare necessariamente riferimento alla quantificazione dei beni e dei servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia ai cosiddetti “fringe benefit” o “compensi in natura”.
Il comma 4, del citato art. 51 del Tuir, dispone attualmente che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente costituisce “fringe benefit” il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto o corrisposto dal dipendente.
Si evidenzia, ulteriormente, che il citato art. 51 è stato modificato e che, nella prima versione contenuta del disegno di legge di bilancio 2020, si prevedeva una tassazione integrale del suddetto “fringe benefit”, mentre con le successive versioni si è definita una tassazione determinata sulla base delle emissioni delle auto.
La versione licenziata, comma 632, dell’art. 1, della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), pubblicata nel supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 dello scorso 30 dicembre, dispone che, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1° luglio, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente; di conseguenza, per le auto con emissioni di CO2 inferiori a 60g/km, è stata prevista una misura del 25%, con una riduzione rispetto all’attuale misura (30%).
La suddetta percentuale, tuttavia, sale poi a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica e, in particolare, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 mentre, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60%, a decorrere dal 2021.
E’ evidente, come confermato anche nella relazione tecnica alla legge di bilancio per il 2020, che la percentuale di concorrenza del reddito da “fringe benefit” viene stabilita in base alla quantità di emissione di anidride carbonica.
Il legislatore, però, con un comma successivo (comma 633) della citata legge 160/2019, ha fatto salvi, dalle nuove percentuali, i veicoli già concessi in uso promiscuo.
Infatti, per espressa disposizione, resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dalla lettera a), comma 4, del citato art. 51 del Tuir, nel testo vigente al 31/12/2019, quindi con la percentuale unica del 30%, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30/06/2020; quindi, le modifiche intervengono sui contratti stipulati a partire dal giorno successivo (1/07/2020).
Si aggiunge, inoltre, che, rispetto alla precedente versione della disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2020, non sono più previste percentuali specifiche relativamente a veicoli concessi in uso promiscuo ad “agenti e rappresentanti di commercio”.
Le tabelle ACI, è bene ricordare, sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre, vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate e devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre, restando valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate lo scorso 31 dicembre, quindi, sono valide per il 2020 e sono suddivise in autovetture in produzione, a loro volta distinte in autovetture a benzina, gasolio, gpl-metano e altre fonti di produzione (per esempio, ibridi-elettrici), autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, gpl-metano e ibridi-elettrici) e motoveicoli.
Per quanto riguarda l’impresa, si ricorda che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ai sensi della lettera b-bis) dell’art. 164 del TUIR, i relativi costi sono deducibili “nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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