Dal prossimo 1° gennaio, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, e gli enti equiparati, potranno utilizzare il regime agevolativo a loro destinato tenendo conto di una maggiore soglia dei ricavi commerciali fissata in euro 400 mila, in luogo degli attuali 250 mila.
Si evidenzia, infatti, che in base al comma 2, dell’art. 90, legge 289/2002, il limite dei proventi da attività commerciali conseguiti nel precedente periodo d’imposta al di sopra del quale non è possibile avvalersi delle disposizioni, di cui alla legge 398/1991 passa a 400 mila euro, grazie alla legge di Bilancio 2017 (comma 50).
L’incremento è estremamente interessante perché, nel caso in cui l’associazione sportiva o l’ente equiparato superi la detta soglia nel corso del periodo d’imposta, gli effetti dell’opzione terminano con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il limite indicato è stato superato, con la necessità che l’ente è chiamato a instaurare, da tale ultima data, le scritture prescritte per l’Iva e la contabilità (risoluzione 123/2006).
Si evidenzia ulteriormente che i proventi devono essere individuati con il cosiddetto “criterio di cassa” e che, per gli enti di nuova costituzione dove non è possibile fare riferimento a precedenti esercizi, si deve prevedere il volume d’affari in via presuntiva, da indicare nella dichiarazione di inizio attività, tenendo anche conto, eventualmente, di un esercizio sociale inferiore a dodici mesi (risoluzione 63/E/2006) per il quale il limite massimo deve essere rapportato al totale dei giorni che concorrono al periodo d’imposta.
Come indicato da altri documenti di prassi (circolare 1-11/151/1992) gli elementi che concorrono alla formazione del citato plafond (ricavi commerciali) sono i ricavi e proventi, di cui all’art. 85, dpr 917/1986, le sopravvenienze attive, di cui al successivo art. 88, mentre non concorrono i proventi di natura istituzionale (quote e contributi associativi), le plusvalenze patrimoniali, di cui all’art. 86 del medesimo testo unico (tassazione separata), i proventi da cessione di beni strumentali, i corrispettivi da cessione dei diritti alle prestazioni degli sportivi, i proventi, di cui al comma 2, dell’art. 25, legge 133/1999, i proventi, di cui al comma 1, secondo periodo, dell’art. 173 del Tuir, le indennità di preparazione e promozione, di cui all’art. 3, legge 398/1991, i ricavi, di cui al comma 3, dell’art. 148, dpr 917/1986, le sopravvenienze attive derivanti da attività istituzionali, i contributi di enti pubblici e privati erogati per finalità istituzionali e i proventi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, ai sensi dell’art. 143 del testo unico.
Si ricorda, inoltre, che per usufruire del regime agevolato indicato, di cui alla legge 398/1991, che prevede anche l’applicazione dell’Iva con l’applicazione di una deduzione forfetizzata (50%) ai proventi commerciali, l’ente, attraverso il legale rappresentante, deve esercitare un’idonea opzione e deve, come detto, rispettare i limiti dimensionali.
Con particolare riferimento alla scelta, si ricorda che l’art. 9, dpr 544/1999 prevede che l’opzione sia vincolante per almeno un quinquennio e che la stessa deve essere esercitata nel quadro “VO” della dichiarazione annuale Iva, con l’ulteriore obbligo, prescritto dal comma 2, del citato art. 9, di comunicare l’adozione del regime, di cui alla legge 398/1991, alla Siae competente, con riferimento al domicilio fiscale dell’ente, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime forfetario indicato.
Si tratta, in effetti, di un regime forfetario poiché l’ente è soggetto all’imposta sul reddito delle società (Ires) con l’applicazione di un'imposta proporzionale attualmente fissata al 27,5% (ma da gennaio scenderà al 24%), al reddito imponibile determinato applicando un coefficiente di redditività pari al 3% ai proventi commerciali conseguiti dallo stesso ente, con l’esclusione dei proventi istituzionali e di altre tipologie già indicate. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI.(riproduzione riservata)
Pistoia, PT, Italia
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