In attesa del decreto correttivo, quasi tutto pronto per i calcoli del concordato preventivo biennale destinato ai soggetti Isa


  • Definite le modalità di determinazione e pronti i software per gli sviluppi delle proposte

    Quasi tutto pronto per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (CPB). In attesa del correttivo, adeguati i software per i calcoli necessari per lo sviluppo dei soggetti ISA e pubblicato il decreto che indica la metodologia per la determinazione del reddito da proporre che tiene conto degli indicatori di affidabilità, dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, del confronto con i valori di riferimento settoriali, del criterio di formulazione della base Irap nonché della rivalutazione con proiezioni macro-economiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025, con abbattimento del 50% per il primo periodo del biennio (2024).

    E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024 n. 139 – supplemento Ordinario n. 24, il D.M. 14 giugno 2024 del Ministero dell’economia e delle Finanze di approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti ISA necessario per la formulazione della proposta dell’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati comunicati dallo stesso contribuente con il relativo software, sentita la Commissione degli esperti, di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali (parere del 6 giugno 2024)

    La metodologia. Con il decreto in commento, il Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto del termine previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 13/2024 ha approvato la metodologia che consente di definire la proposta concordataria, con la relativa nota tecnica e metodologica (allegato 1).

    La metodologia, in attuazione del comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 13/2024, è stata predisposta con riferimento alle specifiche attività economiche (art. 1 del decreto) e tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuali e settoriali rilevabili dagli indicatori di affidabilità fiscale (Isa) e dalle relative risultanze, nonché dagli specifici limiti imposta dalla disciplina sulla protezione dei dati personali; la stessa viene rappresentata nella nota tecnica e metodologica (allegato 1), esclusivamente per i contribuenti che hanno applicato l’Isa nel periodo d’imposta anteriore a quello del biennio (2023).

    La proposta. Per la definizione della proposta sono previsti determinati passaggi, come la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia, la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione, il confronto con i valori di riferimento settoriali, il criterio di formulazione base Irap e la rivalutazione con proiezioni macro-economiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

    Su tale ultimo punto, si rileva che le stime del prodotto interno lordo (Pil) italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell’1% nel 2025 con la conseguenza che “la base della proposta concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti viene rivalutata attraverso delle proiezioni macroeconomiche disponibili”; e ciò, analogamente, vale anche per la base imponibile del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap); la proposta è elaborata, quindi, sulla base dell’indicata metodologia utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni rilevabili dagli Isa e, ai fini della rivalutazione del reddito si tiene conto delle proiezioni prospettiche macroeconomiche di crescita del pil, elaborate dalla Banca d’Italia.

    La proposta di concordato, inoltre, è predisposta per i contribuenti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2023 e che comunicano i dati necessari allo sviluppo, sulla base di quanto indicato nel citato allegato 1, sopra sintetizzato.

    Cessazione degli effetti. Con riferimento alle disposizioni, di cui al comma 2 dell’art. 19 e del comma 2 dell’art. 30 del d.lgs. n. 13/2024, ferme restando le altre situazioni, di cui agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo provvedimento, il concordato “cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi” eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato (comma 2, art. 19 e comma 2, art. 30 del d.lgs. n. 13/2024) in presenza di talune “circostanze eccezionali”  come gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del d.lgs. n. 1/2018) e gli altri eventi di natura straordinaria (danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, danni rilevanti alle scorte di magazzino, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività e la sospensione dell’attività).

    Graduazione. Si deve tenere conto, infine, di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente al fine di determinare puntualmente il reddito oggetto della proposta concordataria e i redditi, limitatamente al primo periodo del biennio (2024), sono ridotti nella misura del 10% in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra i trenta e i sessanta giorni, del 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni o del 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

    Con l’art. 7 del decreto, infine, al fine di garantire la gradualità della proposta, per i redditi da proporre per il 2024 si deve tenere conto di quelli dichiarati per il 2023 ma nella misura del 50% del maggior reddito determinato con la metodologia indicata, mentre, ai fini del valore della produzione netta (Irap), si deve tenere conto di quanto dichiarato per il periodo d’imposta 2023, senza alcun abbattimento. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


    Pistoia