Agricoltura, più detrazione Iva per latte, bovini e suini


  • Incremento delle percentuali di compensazione Iva

    Maggiore detrazione Iva per allevatori e produttori di latte e derivati. Passano, infatti, rispettivamente, dal 7% al 7,65% e dal 7,3 al 7,95% le percentuali di compensazione Iva per bovini e per i suini, limitatamente al periodo d’imposta 2016, mentre a regime viene fissata al 10% la misura per il latte fresco, yogurt e kephir.
    L’Agenzia delle entrate, con la circolare di ieri, la n. 19/E, è intervenuta sulle novità introdotte dal comma 908, dell’art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche nell’ambito della disciplina Iva del comparto agricolo.
    Si ricorda, innanzitutto, che il comma 1, dell’art. 34, dpr 633/1972, per i produttori agricoli che applicano il cosiddetto “regime speciale” (regime, peraltro, “naturale”), dispone che la detrazione dell’Iva è “forfetizzata” in misura pari all’applicazione all’ammontare imponibile delle percentuali di compensazione, con applicazione in uscita (vendita) delle aliquote edittali (ordinarie).
    Le percentuali sono state stabilite da alcuni decreti (quello vigente sino allo scorso anno era il dm 23/12/2005), di cui il più recente è il dm 26/01/2016, che in attuazione delle disposizioni contenute nella Stabilità 2016, ha previsto l’innalzamento di talune percentuali (bovini, suini e latte, in particolare) a partire dal 1° gennaio scorso.
    Nello specifico, soltanto per l’anno 2016, sono state innalzate le aliquote per gli animali vivi della specie bovina, compresi i bufali (7,65%) e della specie suina (7,95%), mentre sono state fissate a regime le percentuali di compensazione del latte fresco, non concentrato e non condizionato e di alcuni prodotti derivati, indicati nel n. 9), della Tabella A, parte I allegata al decreto Iva (10%).
    In considerazione di ciò, le Entrate hanno precisato che, stante la decorrenza dall’1/1/2016, per le consegne eseguite nel corso del 2015, ma con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio scorso, si rendono applicabili le nuove percentuali, se si tratta di cessioni da parte di produttori agricoli verso cooperative o altri organismi associativi e di somministrazione, giacché l’operazione si deve considerare eseguita al momento del pagamento del prezzo.
    Con riferimento alle cessioni eseguite verso altri soggetti, invece, si rendono applicabili le regole ordinarie, con la conseguenza che, in presenza di fattura immediata, nel 2015 sono applicabili le vecchie aliquote, mentre in presenza di fatturazione differita (beni consegnati nel 2015 ma fatturati nel 2016, grazie alla consegna con documento di trasporto) si dovranno applicare le nuove aliquote. Italia Oggi - Fabrizio G. Poggiani (riproduzione riservata) 
     
     


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