Nei confronti di coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale (soggetti ISA e forfetari), non possono essere effettuati gli accertamenti, salvo che, in esito all'attività istruttoria (accessi, ispezioni e verifiche o invio di questionari), ricorrano cause di decadenza dall’accordo.
Per i soggetti Isa, e non per i contribuenti in regime forfetario, quindi, la decadenza dal patto non può mai verificarsi per effetto di un accertamento analitico-induttivo, anche in relazione a quanto previsto dal regime premiale per i contribuenti assoggettati agli indicatori di affidabilità.
Com’è noto, il comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. 13/2024 dispone che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, non possono essere effettuati, salvo che, in relazione all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza del patto, di cui agli articoli 22 e 33 del medesimo provvedimento istitutivo del concordato.
Con il recente documento di prassi (circolare n. 18/E/2024 § 5), l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle attività di controllo, confermando che il meccanismo di funzionamento del concordato ha alla base i dati dichiarati dal contribuente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e che lo stesso tiene in relazione al riscontro della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite a cura dei contribuenti per la formulazione delle relative proposte.
La proposta, quindi, non prescinde dalla veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti, di cui all’art. 10 del d.lgs. 13/2024 e dall'insussistenza delle cause di esclusione, come individuate dagli articoli 11 e 24 del d.lgs. 13/2024, nonché dal regolare adempimento degli obblighi indicati dagli articoli 13 e 26 del medesimo provvedimento; è necessario, inoltre, che non si verifichino le fattispecie indicate nell’art. 22 del d.lgs. 13/2024 che comportano la decadenza dall’accordo con il Fisco.
Con rifermento a questa ultima indicazione, è necessario ricordare che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate (in questo ultimo caso, inerente alla indeducibilità dei costi, per il quale, peraltro, si rischia di dipendere troppo da una eccessiva discrezionalità degli uffici periferici), in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal patto, sebbene debbano risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 del citato art. 22 per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati.
Si evidenzia, infatti, che l'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 13/2024, qualora in relazione all'attività istruttoria dell'agenzia, ricorrano le cause di decadenza, di cui agli articoli 22 e 33 del d.lgs. 13/2024.
Nel documento di prassi, l’agenzia precisa ulteriormente che, in particolare, nei confronti dei soggetti Isa che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento, per i periodi d'imposta oggetto del patto, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui al secondo periodo, della lett. d), comma 1 dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, come indicato dal comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. 13/2024.
Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, come peraltro indicato anche in recenti lettere di compliance inviate ai contribuenti, sarà intensificata l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa; questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo, potranno utilizzare tutti i dati e tutte le informazioni contenuti nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'anagrafe dei conti finanziari.
Stante quanto appena indicato, in ossequio alle disposizioni richiamate e alle recenti precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, per i soggetti Isa (ma non per i soggetti che applicano il regime forfetario), la decadenza dal patto non potrà mai verificarsi per effetto di un accertamento analitico-induttivo, anche in relazione all'operatività del regime premiale Isa; di conseguenza, si ritiene che la franchigia del 30% riguardi esclusivamente gli accertamenti analitici o induttivi puri, con riferimento ai periodi oggetto di concordato e al periodo precedente, sempre a condizione che anche per quest'ultimo sia valido il regime premiale. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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