Come indicato in premessa alla nota richiamata (n. 17146 del 15 novembre 2022), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono pervenuti alcuni quesiti, di carattere generale, aventi a oggetto la redazione e il deposito dei bilanci degli Enti del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore – C.T.S.), con particolare riferimento a quegli enti di più recente iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).
Il dicastero competente, quindi, ha raccolto i detti quesiti e sviluppato la nota in commento, intervenendo sui temi indicati e fornendo le proprie indicazioni, come indicato di seguito.
La prima problematica riguarda l’obbligo o meno, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti in corso del medesimo anno nel R.U.N.T.S., di depositate in detto registro, dopo l’avvenuta iscrizione, in ossequio alle disposizioni, di cui al comma 3 dell’art. 48 del d.lgs. 117/2017, il bilancio riferibile al 2021, se approvato successivamente alla presentazione dell’istanza che ha previsto il deposito degli ultimi due bilanci (2019 e 2020) approvati, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 106/2020.
In relazione all’obbligo di deposito di cui al comma 3, dell’art. 48 del d.lgs. 117/2017 recante il Codice del Terzo Settore, per gli enti appena iscritti nel R.U.N.T.S. con qualifica di ETS, acquisita al 2022, se il bilancio del 2021 è stato approvato successivamente alla data di presentazione della domanda di iscrizione al R.U.N.T.S., il Ministero ha precisato che non sussiste l’obbligo di deposito del bilancio di detta annualità, stante la non retroattività della norma di legge, sul presupposto che al momento del deposito siano stati regolarmente depositati gli ultimi due bilanci approvati (2019 e 2020).
Peraltro, sul tema, il dicastero comunica di aver già risposto al quesito (nota n. 5941 del 5 aprile 2022) con riferimento agli enti considerati E.T.S. in via transitoria (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) e come tali già tenuti al deposito del bilancio 2021, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 39/2020, da depositare al R.U.N.T.S. nei novanta giorni successivi alla iscrizione, seguendo le precisazioni fornite con un preciso documento di prassi (circolare n. 9/2022) e utilizzando le funzionalità telematiche del registro, sempre che il detto documento non sia già stato presentato al competente ufficio del R.U.N.T.S., durante la fase di verifica della trasmigrazione o in sede di iscrizione per le Onlus, ai sensi dell’art. 34 del D.M. 106/2020.
Resta fermo il deposito volontario e la possibilità, a cura del R.U.N.T.S., di richiedere copia dei bilanci 2021, se approvati successivamente alla data di deposito della domanda di iscrizione al registro, ove necessario, in particolare nel caso in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, evidenziasse parametri dimensionali che se fossero riscontrabili anche nel bilancio 2021 potrebbero comportare nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale.
Diversamente, per gli enti sottoposti alla trasmigrazione (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) sussiste già l’obbligo di deposito del bilancio 2021, redatto secondo i criteri del D.M. 39/2020, entro 90 giorni dall’iscrizione (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nota n. 5941 del 5 aprile 2022).
È stato richiesto al dicastero se l’obbligo di deposito del bilancio al R.U.N.T.S. si debba considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile, stante il fatto che è stata rilevata l’assenza di menzione di questi documenti, sebbene l’art. 2435 c.c., naturalmente per le imprese lucrative e non specificatamente per gli E.T.S., ne prevede il deposito tra gli allegati al bilancio, per ragioni di trasparenza.
Per quanto riguarda il deposito, in sede di bilancio, della relazione dell’organo di controllo e dell’eventuale revisore contabile come allegato, il dicastero ritiene di non aderire alla tesi che la definisce facoltativa, in quanto non espressamente richiamata. Giacché la detta tesi (facoltà) non appare in linea con il regime di trasparenza richiesto dagli E.T.S. che, peraltro, è ben superiore rispetto agli enti lucrativi.
Peraltro, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, anche nel caso degli E.T.S., ove nominati, sono messe, insieme ai documenti di bilancio, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi e informazioni necessari a consentire a quest’ultimo, si afferma testualmente, di formulare il proprio giudizio sull’operata dell’organo amministrativo, come indicato per analogia dall’art. 2429 c.c.
Infatti, la relazione stessa costituisce il documento a monte della approvazione del bilancio degli enti, spesso richiamata nelle delibere di approvazione e inoltre, il combinato disposto del comma 2 dell’art. 3 e del comma 3 dell’art. 48 del d.lgs. 117/2017, determinano l’applicazione analogica dell’art. 2435 c.c., laddove contempla la relazione dell’organo di controllo tra gli allegati al bilancio.
Non possono, quindi, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, con la conseguenza che anche dette relazioni dovranno essere depositate al R.U.N.T.S., naturalmente ove l’organo sia stato nominato.
Come indicato nell’art. 13 del d.lgs. 117/2017, il bilancio degli E.T.S. con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.
Nel quesito viene evidenziato che, nel caso in cui gli enti hanno acquisito la personalità giuridica con l’iscrizione al R.U.N.T.S. o l’avevano già ottenuta, in assenza di un bilancio redatto in forma ordinaria (situazione economico-patrimoniale), sussistono difficoltà, da parte degli organi responsabili (amministrazione e/o controllo) di eseguire un puntuale monitoraggio del patrimonio minimo.
Con riferimento alla redazione del bilancio nelle forme semplificate del rendiconto per cassa (sussistendo le condizioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 117/2017) e alla impossibilità di monitorare il patrimonio minimo previsto (comma 4, dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017), ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica, con conseguente responsabilità in capo agli organi di amministrazione e controllo, il dicastero evidenzia preliminarmente che il rendiconto per cassa costituisce una mera facoltà (D.M. 39/2020) , cui l’organo amministrativo può anche rinunciare.
Pertanto, sono i componenti dell’organo amministrativo dell’ente con la personalità giuridica, che devono necessariamente valutare se in presenza di un patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, l’adozione del rendiconto per cassa possa garantire il corretto monitoraggio del patrimonio dell’ente riconosciuto; all’esito della valutazione, i detti componenti potranno anche optare per la redazione di un bilancio ordinario che rappresenti puntualmente la situazione economico-patrimoniale, stante il carattere facoltativo della previsione legislativa, espressa in termini generali.
Questo non può tradursi in una attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo poiché la scelta effettuata potrebbe anche rilevare ai fini di eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2394 c.c. e dell’art. 28 del d.lgs. 117/2017, qualora l’inosservanza degli obblighi inerenti alla inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che tale situazione, si dice chiaramente, “fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il RUNTS”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
Pistoia
Condividi sui Social Network