Fruizione del superbonus soltanto con bonifico parlante e prelievo della ritenuta dell’8%. Per l’Agenzia delle entrate, la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale che pregiudichi l’obbligo di operare la ritenuta non consente il riconoscimento della detrazione. Il contribuente, dunque, deve procedere con una ripetizione del pagamento ma, se i dati non sono completi e il pagamento non può essere ripetuto, lo stesso può ottenere una dichiarazione sostitutiva, da parte dell’impresa appaltatrice, che attesti la corretta contabilizzazione del ricavo.
Così l’Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito, presentato nel corso del 6° Forum dei commercialisti organizzato da Italia Oggi, sul tema del pagamento della detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, in assenza di un bonifico parlante.
Si chiedeva, infatti, se, in caso di errato pagamento, avvenuto con bonifico ordinario, delle spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus) fosse possibile applicare le modalità già indicate per le altre detrazioni edilizie che richiedono il pagamento con bonifico parlante, come indicato a suo tempo dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 43/E/2016).
E’ noto, infatti, che per poter fruire delle detrazioni edilizie, i soggetti non titolari di reddito d’impresa devono pagare le spese con un bonifico bancario dal quale risultino gli elementi necessari affinché gli istituti bancari e postali possano applicare la ritenuta di acconto dell’8% nei confronti del destinatario del pagamento; soltanto se la ritenuta è stata operata non è necessario ripetere il bonifico ma se la ritenuta, come avviene con utilizzo dei bonifici ordinari, non è stata operata, l’unico modo per non perdere il diritto all’agevolazione è la ripetizione del bonifico, non essendo sufficienti le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese.
Il quesito è da ritenersi legittimo giacché, sul tema, era stato rilasciato un chiarimento (circ. 28/E/2022 pag. 176) che pareva, nei contenuti, differire per il superbonus rispetto ai chiarimenti già forniti, relativi alle altre detrazioni.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta, precisa che, come chiarito in diversi documenti di prassi, anche ai fini della detrazione maggiorata (superbonus), per il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi deve utilizzata la tipologia di bonifico bancario o postale dal quale risulti, necessariamente, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con un più recente documento di prassi (circ. 30/E/2020) è stato confermato, richiamando altro documento (risoluzione n. 55/E/2012), che la non completa compilazione del bonifico bancario e/o postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, di cui all’articolo 25 del dl 78/2010, non permette il riconoscimento della detrazione, fatta salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Per l’agenzia, in sintesi, la detrazione maggiorata non potrà essere disconosciuta nell'ipotesi più semplice in cui il contribuente proceda, dopo una preventiva restituzione di quanto pagato, con la ripetizione del pagamento attraverso un nuovo bonifico bancario e/o postale nel quale siano riportati, in maniera puntuale, i dati richiesti, necessari ad operare la predetta ritenuta.
Inoltre, con altro documento di prassi (circ. 43/E/2016), richiamato da ultimo anche da altro documento dell’agenzia (circ. 28/E/2022), è stato precisato che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente entri in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale soluzione era già pacifica per i cosiddetti bonus ordinari ma, con la risposta ricevuta, l’Agenzia delle entrate ha esteso la detta applicazione anche alla detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 affermando, inequivocabilmente, che i citati chiarimenti possono applicarsi “anche con riferimento alle spese ammissibili al superbonus”. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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