Superbonus in totale confusione. Le eccessive modifiche, intervenute nel corso del tempo, possono comportare errori e rischi nella gestione della detrazione, con risvolti anche di natura penale, sanciti recentemente dalla giurisprudenza di legittimità che non ha tenuto conto delle indicazioni di prassi.
La situazione si è appesantita, come detto, dal fatto che gli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020, sono stati modificati e integrati in modo consistente e ricorrente nel tempo, principalmente al fine di evitare frodi, peraltro molte contenute per questa detrazione, e per sancire la graduale abrogazione della misura, a partire dal 2023.
Preliminarmente, infatti, dobbiamo prendere atto di un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione - Penale la quale ha affermato che la fruizione dei bonus fiscali legati agli interventi edilizi resta vincolata indissolubilmente al completamento di tali interventi, in base alle tempistiche prestabilite dai titoli abilitativi (per tesi diversa, tra l’altro, interrogazione n. 5-07055 del 17/11/2021).
La Suprema Corte ha affermato, pertanto, che non sia possibile rilasciare alcun visto di conformità (peraltro, “leggero”) in relazione a cessioni di crediti che riguardino lavorazioni non ancora eseguite, con la conseguenza che detta violazione comporta l’emersione del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.lgs. 74/2000 per coloro i quali, dopo aver usufruito dello sconto in fattura oppure aver monetizzato il credito tramite cessione, di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, fatturi in acconto spese per opere non ancora ultimate o per le quali non sia stato emesso un SAL da parte di un tecnico abilitato, tale da attestare l’esecuzione di una porzione di lavori agevolabili e la relativa congruità di spese effettuate.
In tali casi, per i giudici con l’ermellino, l’emissione di fatture in acconto tende a simulare l’esistenza di spese non ancora sostenute in concreto nonché a creare un presupposto fittizio alla detrazione fiscale; indirizzo che pare seguito, di recente e pedissequamente, da molte banche e istituti finanziari che chiedono, per eseguire l’acquisto dei crediti, una attestazione da parte del fruitore che i lavori sono stati eseguiti.
Si è già preso atto della limitazione della fruizione del superbonus giacché la proroga di detta detrazione maggiorata, nella percentuale ridotta del 90%, in luogo del 110%, prevede che i beneficiari siano esclusivamente i contribuenti con basso reddito (15.000 euro) sebbene rettificato con applicazione del “quoziente familiare” e per le spese sostenute entro il 31/12/2023 per interventi avviati dall’1/01/2023 su unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Ulteriori problemi emergono sulle cessioni dei crediti, giacché Poste Italiane ha chiuso il rubinetto da tempo mentre le banche si muovono lentamente e con plafond limitati, più verso privati che verso le imprese, con la conseguenza che sono moltissime le imprese edili con crediti in pancia, soprattutto scaduti, che non li possono ricollocare. La norma (comma 4, art. 9) introdotta dal decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) che prevede la possibilità di utilizzare il credito d'imposta, da parte dei cessionari e/o fornitori, in dieci rate è finalizzata a liberare capienza fiscale per acquisire nuove pratiche, ma richiede ulteriori adempimenti (comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate) anche se comprende le operazioni di cessione e sconto comunicate entro il 31/10/2022; si deve tenere ulteriormente conto che il recupero del credito può essere effettuato a decorrere dal giorno dieci del mese successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della comunicazione, e non prima del 1° gennaio dell’anno successivo
Per gli interventi a cavallo dell’anno, relativamente al 110%, ci deve essere (lettura restrittiva) la corrispondenza tra spese sostenute nel 2022 e i SAL (30%) con rischio, in caso di mancato raggiungimento del SAL, di dover portare le quote che non lo raggiungono in dichiarazione (1/4) potendo cedere le restanti successivamente (3/4) mentre sui condomini il 110% è fruibile anche nel 2023 ma a condizione che la CILAS sia presentata entro il 31/12/2022 per le delibere entro il 18/11/2022 ovvero per i lavori deliberati tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 con CILAS presentata entro il 25/11/2022; delibera, peraltro, da attestare con dichiarazione sostitutiva per la data certa.
In merito al super sisma bonus acquisti (acquisto di case con agevolazione al 110%), tempi ormai scaduti stante l’obbligo di presenza dell’atto di acquisto entro il 30/06/2022, con allungamento al 31/12/2022, ma solo in presenza di determinate condizioni (preliminare di acquisto, versamento acconti, dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, collaudo dei lavori strutturali e immobile censito in categoria "F/4").
Infine, a un calendario assai frazionato e diversificato per soggetti, si aggiunge la complessità di compilazione del modello di opzione per la cessione e/o sconto in fattura, in presenza di tante fattispecie (lavori, soggetti, proprietari, unità e altro). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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