Ai fini della sussistenza del patrimonio minimo degli enti del Terzo settore, il notaio deve solo verificare e attestare il detto superamento. In presenza di beni diversi dal denaro, inoltre, nel caso di enti preesistenti, il notaio potrà eseguire la verifica con una relazione giurata del revisore legale o, in alternativa, con un bilancio d’esercizio o infrannuale attestato dall’eventuale organo di controllo o da un revisore esterno, aggiornato a non più di centoventi giorni.
Così lo studio n. 10-2022/CTS del Consiglio nazionale del notariato, commissione Terzo settore, del 27 ottobre scorso, che è intervenuto in merito all’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli enti del Terzo settore (ETS), ai sensi del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Preso atto che le disposizioni vigenti richiedono una misura minima e differenziata del patrimonio per l’ottenimento della personalità giuridica, pari a 15 mila euro per le associazioni e 30 mila euro per le fondazioni appartenenti al Terzo settore, l’esistenza del patrimonio mimino, di cui al comma 4 dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017, deve essere oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo, unitamente alle altre condizioni prescritte dall’attuale impianto normativo.
Con riferimento al patrimonio minimo degli enti con personalità giuridica, l’art. 16 del dm 106/2020, per quelli di nuova costituzione, ha stabilito (comma 2) che dall’istanza presentata e dalla documentazione devono risultare l’attestazione del patrimonio minimo, in conformità al comma 4 dell’art. 22 del d.lgs. 117/2017 e, nel caso in cui il patrimonio sia costituito da denaro, la relativa consistenza deve risultare da una certificazione bancaria, salvo il caso che la somma sia depositata su un conto corrente dedicato del notaio, il quale deve procedere al versamento della stessa al legale rappresentante, dopo l’avvenuta iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Nel caso, invece, che il patrimonio risulti costituito con apporto di beni diversi dal denaro, il dm 106/2020 dispone che il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità devono essere comprovati da una perizia giurata, di cui al comma 4 dell’art. 22 citato.
Il citato provvedimento 106/2020 (decreto "RUNTS") appare innovativo rispetto al codice e, come indicato da un documento di prassi (circolare n. 9/2022), spetta al notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo eseguire la verifica della sussistenza del patrimonio minimo con rilascio di una attestazione espressa che, discrezionalmente, quest’ultimo potrà integrare nell’atto o allegare, come documento aggiuntivo, all’istanza di iscrizione.
Se l’apporto avviene con beni diversi dal denaro, come confermato anche nella circolare richiamata (n. 9/2022), il notaio che riceve l’atto costitutivo può verificare la consistenza patrimoniale e la sussistenza del patrimonio minimo con la perizia giurata, con carattere tipicamente valutativo, di un revisore legale o di una società di revisione.
Per gli enti già esistenti, ancorché già dotati di personalità giuridica, il notaio, stante la presenza di una situazione dinamica, deve valutare anche il requisito patrimoniale e, in analogia a quanto sancito dall’art. 42-bis c.c., applicabile alle società lucrative, l’attività di verifica può essere effettuata sulla base di documenti contabili e patrimoniali aggiornati a una data non anteriore di centoventi giorni rispetto alla delibera contenente la decisione di iscriversi al RUNTS.
L’idonea documentazione, peraltro, può essere costituita da una perizia giurata di un revisore legale o di una società di revisione o, alternativamente, da un bilancio d’esercizio o infrannuale aggiornato a non più di centoventi giorni purché completo della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne devono attestare la corretta redazione; in assenza di un organo di controllo o di revisore, l’attestazione può essere rilasciata da un revisore legale esterno.
Sul punto, peraltro, il notariato suggerisce il deposito della documentazione fornita quale allegato al proprio atto, tenendo ulteriormente conto che è compito del notaio procedere non solo alla verifica patrimoniale ma anche, e soprattutto, alla sussistenza degli altri requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
Posto che al momento dell’eventuale scioglimento dell’ente e della relativa cancellazione dal RUNTS si deve procedere all’esatta individuazione del patrimonio incrementale, non spetta al notaio rilevare la consistenza del patrimonio, rilevabile certamente dalla documentazione contabile, ma quest’ultimo dovrà eseguire esclusivamente la verifica e attestare il superamento del patrimonio minimo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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