Con l’interconnessione tardiva del bene strumentale resta sempre possibile usufruire del credito d’imposta 4.0 anche dal 2023 sebbene con l’aliquota più ridotta del 6%.
Com’è noto con i commi da 1051 a 1063 dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), come modificati dal comma 44 dell'art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), riconoscono un credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0", che differisce per alcuni aspetti dal precedente credito d'imposta previsto dai commi da 184 a 197 dell'art. 1 della legge 160/2019.
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, anche se applicano regimi d'imposta forfetari e/o sostitutivi, e sono previste tre tipologie di investimenti agevolabili: beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari", beni materiali, di cui all'allegato A alla legge 232/2016, e beni immateriali, di cui all'allegato B alla medesima legge.
La differenza dalla precedente agevolazione, di cui alla legge 160/2019, è che sono inclusi, nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta, anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'allegato B alla legge 232/2016.
La decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta è stata introdotta retroattivamente al 16/11/2020 ma il comma 44 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha prorogato l'agevolazione dal 2023 al 2025 limitatamente ai beni materiali e immateriali 4.0; per gli investimenti in beni ordinari, l'agevolazione spetta invece fino al 31/12/2022 o nel termine più lungo, in presenza di alcune condizioni, del 30/06/2023.
Per gli investimenti che hanno per oggetto beni compresi nell'allegato A alla legge 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto soltanto alle imprese in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti, ai sensi dei commi da 1056 a 1057-bis della legge 178/2020; l’art. 3-quater del dl 228/2021 ha prorogato al 31/12/2022, in luogo dell'originario termine del 30/06/2022, il termine lungo per l'effettuazione degli investimenti prenotati nel 2021.
Se l'interconnessione dei beni avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d'imposta generale per la parte spettante e, in tal caso, l'ammontare del credito d'imposta in misura piena successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza.
Il detto valore, al netto del credito di imposta già fruito, deve essere successivamente suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo (Agenzia delle Entrate, circ. 9/E/2021 § 5.4 e per Faq dell’Agenzia delle Entrate di settembre 2022).
Per i beni inquadrabili tra quelli “Industria 4.0”, però, il comma 1059 dispone che "nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055”.
Poiché i commi 1054 e 1055 riguardano solo gli investimenti 2021 e 2022, è nato il dubbio se sia possibile fruire del credito in misura ridotta per i beni “Industria 4.0” acquistati a partire dal 2023 in poi e non ancora interconnessi e, nel caso, quale sia la percentuale da utilizzare a partire dal 2023 per il calcolo di tale credito.
Con una risposta inserita nelle Faq di settembre 2022 richiamate in precedenza, con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità di compilazione del quadro RU della dichiarazione (crediti d’imposta) e di compensazione nella delega modello F24 nel caso di interconnessione successiva, il credito ridotto che si applica nell’anno precedente l’interconnessione, non si qualifica come credito d’imposta per beni materiali, di cui ai commi 1054-1055, ma è fin dall’inizio da qualificarsi come credito 4.0, che per il primo anno viene utilizzato in maniera ridotta; a supporto il fatto che nella delega F24 si usa fin da subito il codice tributo del credito 4.0.
La criticità, quindi, deve essere risolta tenendo conto che, a partire dal 2023, posta la soppressione del credito beni materiali non inquadrabili tra quelli 4.0, nessuna modifica è stata prevista per la modalità di fruizione del credito 4.0, il quale, in aderenza ai contenuti del citato comma 1062, continua a poter essere utilizzato, sebbene in maniera ridotta, fino all’interconnessione con la percentuale del 6%. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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