Se nel 2022 non si rispettano più i requisiti, per esempio perché è stato superato il limite di fatturato ovvero si incorre in una causa di esclusione, il regime forfetario cesserà di avere efficacia a partire dal 2023.
D’altro canto, i contribuenti che non sono stati forfetari fino al 2022 per assenza dei requisiti, potrebbero applicare il regime a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Quindi in prossimità della fine dell’anno i contribuenti che già godono del regime forfetario dovranno verificare di rispettare i requisiti per continuare a usufruirne, mentre chi opera in regime ordinario dovrà valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente.
Tale analisi può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori come l’incidenza dei costi sui ricavi, il possesso di eventuali redditi soggetti a tassazione ordinaria e la presenza o meno di detrazioni per i carichi di famiglia o per gli oneri sostenuti nel periodo d’imposta.
Se il reddito calcolato forfetariamente è superiore a quello determinato in modo ordinario (e, quindi, analitico), i contributi da versare saranno maggiori e di conseguenza si avrà un miglioramento del trattamento pensionistico futuro. Viceversa nel caso contrario. Se il contribuente svolge un’attività sottoposta alla contribuzione nella gestione INPS artigiani o commercianti, è possibile ottenere una riduzione del 35% dei contributi da versare, dietro presentazione di un’apposita domanda all’INPS (entro il 28 febbraio di ogni anno). Si ricorda però che alla riduzione dei contributi corrisponderà una pari riduzione del trattamento pensionistico futuro.
Indubbiamente l’adozione del regime forfetario comporta una semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili.
Infatti è previsto l’esonero dagli adempimenti Iva (dichiarazione Iva, liquidazioni trimestrali) e nella maggior parte dei casi un significativo risparmio di imposte.
Dal 1° luglio 2022 è venuto meno l’esonero dei forfetari dall’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico.
L’esonero tuttavia permane per i soggetti che hanno percepito nell’anno precedente ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro. Dunque la verifica dei ricavi/compensi percepiti sarà necessaria anche per determinare se, dal 1° gennaio 2023, il cliente forfetario sarà obbligato ad emettere la fattura elettronica.
Nel caso in cui nel 2022 egli non superi tale soglia, la fatturazione elettronica resterà facoltativa per il 2023.
Una adeguata valutazione di convenienza, per i motivi che qui abbiamo soltanto accennato, richiede però un’attenta analisi della situazione di ciascun cliente interessato. Il regime forfetario è quello naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, tuttavia è possibile optare per il regime di contabilità semplificata, prestando attenzione al vincolo triennale di permanenza nel regime, che non si applica alle imprese in contabilità semplificata ma rimane per i professionisti (sui quali l’Agenzia Entrate ha adottato una posizione ondivaga[1]) e le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria.
Le valutazioni devono essere effettuate in tempo utile per poter operare correttamente già dal 1° gennaio 2023.
L’entrata o l’uscita dal regime prevede inoltre una serie di attività “transitorie”, quali ad esempio quelle relative alla eventuale rettifica delle detrazioni IVA operate nei periodi precedenti. Fabrizio Giovanni Poggiani (riproduzione riservata)
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