La Guardia di Finanza fornisce gli indirizzi operativi sulla responsabilità in solido nelle cessioni dei bonus edilizi


  • Limitazione della responsabilità con visto e attestazione di congruità

    La Guardia di Finanza gioca di anticipo e prende atto delle recenti modifiche sulla responsabilità in solido per la cessione dei bonus edilizi. La limitazione di detta responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti resta limitata esclusivamente ai crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni.

    Così il Comando generale della Guardia di Finanza che, con una propria circolare (prot. 0274544/2022) dello scorso 27 settembre, ha preso una netta posizione sui contenuti dell’art. 33-ter del dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis), inserito con la legge 142/2022 di conversione, che ha introdotto i commi 1-bis.1 e 1-bis.2 all’art. 14 del dl 50/2022 (decreto Aiuti) con cui viene anche modificato il comma 6 dell’art. 121 del dl 34/2020.

    Si ricorda, innanzitutto, che il comma 6 del citato art. 121 ha stabilito, fin dalla prima stesura, che, qualora sia accertata l’assenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle entrate può procedere con il recupero delle stesse nei confronti dei beneficiari, fatto salvo il caso del concorso nella violazione per cui scatta la responsabilità in solido del fornitore.

    Come indicato dalla circolare, l’art. 33-ter del dl 115/2022, convertito, ha modificato il citato comma 6, inserendo il comma 1-bis.1 all’art. 14 del dl 50/2022, al fine di disporre che la citata responsabilità in solido si rende applicabile in presenza di concorso nella violazione con dolo e colpa grave; il secondo periodo del medesimo comma dispone, ulteriormente, che la limitazione ai casi di dolo o colpa grave si rende applicabile “esclusivamente” ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, di cui agli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del dl 34/2020.

    Non solo. La circolare ricorda anche l’introduzione del nuovo comma 1.bis.2 all’art. 14 del dl 50/2022 con il quale il legislatore ha disposto che, per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione della documentazione, la limitazione della citata responsabilità in solido può essere invocata a condizione che il cedente, diverso dai soggetti qualificati (banche ed intermediari finanziari) e coincidente con il fornitore, acquisisca “ora per allora” i documenti individuati dal comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020.

    La circolare, nella nota in calce, ricorda che obblighi indicati sono stati introdotti, per i bonus diversi dalla detrazione maggiorata del 110% (superbonus), dalla lett. b), comma 1, dell’art. 1 del dl 57/2021 (decreto Antifrodi), come riformulato dalla lett. b), comma 29 dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022), con applicazione a partire dalle comunicazioni per le opzioni trasmesse, in via telematica, dal 12/11/2021 (Agenzia delle entrate, circ. 16/E/2021).

    Il concorso nella violazione, com’è noto, presuppone l’elemento costitutivo soggettivo (Agenzia delle entrate, circ. 30/E/2020 § 5.1.9) e tale elemento (Agenzia delle entrate, circ. 23/E/2022 § 5.3) consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di contribuire alla realizzazione della violazione, con i propri comportamenti, anche omissivi.

    La conseguenza, di cui prende atto anche il Comando della Guardia di finanza, è che il cessionario può essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario della detrazione quando, per il credito assistito da visti e asseverazioni, di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, lo stesso cessionario non abbia acquisito i documenti citati e la relativa documentazione di appoggio, verificando l’avvenuta della sussistenza della detrazione, ovvero quando, per il credito non assistito da attestazioni e visto di conformità, non abbia omesso la normale diligenza per la verifica dell’esecuzione dei lavori, la congruità delle spese e la conformità della documentazione relativa al credito acquisito.

    Quindi, per quanto appena indicato, non essendo previsto alcun adempimento, anche dopo l’introduzione delle disposizioni antifrodi, per i lavori in edilizia libera e per quelli di importo inferiore ai 10 mila euro, si deve poter confermare che la responsabilità in solido non emerge mai se il cessionario applica esclusivamente la normale diligenza, verificando l’effettiva esecuzione dei lavori e la conformità di tutta la documentazione a supporto del credito (titoli abilitativi, fatture, bonifici e quant’altro). Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)

     


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