Nonostante le modifiche intervenute permangono numerose criticità per la cessione dei bonus edilizi


  • La limitazione della responsabilità solidale solo per talune tipologie

    Nonostante il recente intervento persistono numerose criticità per la ripartenza delle cessioni dei bonus edilizi. Limitazione della responsabilità soltanto per talune tipologie di crediti e non valida per i vecchi crediti in cui il cedente è diverso dal fornitore, documenti di prassi da riallineare e, soprattutto, istituti di credito ormai pieni zeppi di crediti d’imposta.

    Com’è noto, con un recente emendamento inserito all’interno del decreto di conversione del dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis), il legislatore tenta di far ripartire la cessione dei crediti sbloccando, soprattutto, la responsabilità solidale, di cui al comma 6 dell’art. 121 del dl 34/2020.

    Con il citato comma 6 dell’art. 121, infatti, si dispone che in caso di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’ammontare della detta detrazione, con aggravio di sanzioni e interessi e il detto recupero può essere effettuato anche nei confronti del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari dei crediti, in presenza di concorso nella violazione.

    Sul punto, preliminarmente, il testo dell’emendamento dispone che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti si configuri esclusivamente nel caso in cui il concorso nella violazione avvenga con dolo o colpa grave e che per i crediti datati (quelli sorti prima dell’entrata in vigore del dl 157/2021 – “Antifrodi”) si rende necessaria, oggi per allora, l’ottenimento del visto di conformità e dell’asseverazione per la congruità delle spese; di fatto, soltanto in presenza delle dette attestazioni la solidarietà resta esclusa e depotenziata.

    In primo luogo, viene rilevato che l’attenuazione non vale per tutti ovvero che per i crediti vecchi, quelli sorti prima del 12/11/2021, entrati nel meccanismo della moneta fiscale, il cedente, sempre che non sia una banca, un istituto finanziario o una assicurazione, se coincide con il fornitore, gode della limitazione; taluni (si veda comunicato della Rete Professioni Tecniche del 16/09/2022) si domandano cosa potrà succedere alle banche e agli istituti finanziari e assicurativi esclusi dalla limitazione.

    Peraltro, la rappresentanza degli istituti bancari (ABI - Associazione bancaria italiana, in particolare) ha fin da subito richiesto un intervento anche in relazione alle modifiche dei documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate dopo l’entrata in vigore del dl 157/2021, con particolare riferimento alla circolare 23/E/2022 (paragrafo 5.3) nella parte riferita alle attività di controllo e i profili di responsabilità per utilizzo dei crediti.

    Peraltro, con riferimento agli istituti di credito, questi ultimi avevano già segnalato nell’aprile scorso che le troppe richieste pervenute stavano portando alla progressiva impossibilità di accogliere nuove domande di cessione anche in relazione sia all’entità dei crediti già in pancia (si pensi che soltanto Intesa Sanpaolo a metà aprile aveva già registrato domande per quasi 20 miliardi di lavori) sia, e soprattutto per i bonus ordinari, per effetto di un recupero del credito in un periodo troppo lungo (dieci quote annuali).

    Per le comunicazioni trasmesse anteriormente al 12/11/2021, come detto, si interviene con la limitazione della responsabilità posta l’esecuzione di adempimenti postumi (visto e asseverazione) sicuramente ove previsti; in effetti il visto di conformità e l’attestazione di congruità, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, sono previsti, oltre che per la detrazione maggiorata del 110%, per tutti i bonus indicati al comma 2 del medesimo art. 121, ma in caso di opzione per la cessione e/o sconto, restando libere da qualsiasi attestazione e visto le opere classificabili come edilizia libera e gli interventi di ammontare complessivo non superiore ai 10 mila euro, con l’unica eccezione del bonus facciate.

    La conseguenza è piuttosto evidente perché, per eseguire una cessione gradita anche al cessionario, che desidererà certamente escludere la responsabilità solidale, in caso di cessione o sconto in fattura per lavori minimi (sostituzione di una caldaia, rifacimento di un bagno, sostituzione di infissi e quant’altro), si renderà necessario l’ottenimento, anche per i detti piccoli lavori, dei visti e delle attestazioni; documenti che anche gli istituti di credito e assicurazioni vorranno ottenere per mettersi in sicurezza, ma sempre se sarà possibile applicare la detta limitazione della solidarietà anche per i detti piccoli interventi, stante il fatto che, come detto, il comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020 non richiede, in tali casi, nessun adempimento obbligatorio. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)


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