Niente contributo a fondo perduto per l’impresa fallita. E, nel caso di cessione del ramo di azienda, per determinare il fatturato medio da confrontare si rende necessario eliminare gli importi del fatturato relativi all’azienda ceduta.
Con due recenti interpelli, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, sia sulla possibile fruizione, sia sulla relativa determinazione del contributo a fondo perduto, di cui al dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) in presenza del fallimento del contribuente (risposta n. 414/2022) e di una cessione di un ramo di azienda (risposta n. 419/2022).
Si evidenzia che, per quanto concerne i due interpelli, siamo nell’ambito dell’art. 1 del dl 41/2021 ("Sostegni") e dell’art. 1, comma 5 del dl 73/2021 (Sostegni-bis) che prevedevano un contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19; beneficiari erano i titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nello Stato, che svolgevano attività d'impresa, arte o professione o producevano un reddito agrario, anche in regime forfetario.
Con un primo intervento (risposta n. 414/2012), l’agenzia ha risposto a un curatore fallimentare di una società a responsabilità limitata che aveva richiesto e ottenuto il contributo, di cui al citato art. 1 del dl 41/2021, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, e successivamente un ulteriore contributo, di cui al comma 2, dell’art. 1 del dl 73/2021, erogato automaticamente dalle Entrate; per effetto dei chiarimenti forniti dalla stessa agenzia (circ. 15/E/2020, circ. 22/E/2020 e circ. 5/E/2021) al curatore era emerso il dubbio se il contributo automatico, di cui al dl 73/2021 (Sostegni-bis), fosse fruibile stante la condizione di non essere assoggettato a procedura concorsuale, ai sensi del diritto nazionale.
Il contribuente ha recuperato alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità con le quali i giudici hanno stabilito che le norme fiscali agevolative devono intendersi di stretta interpretazione e, di conseguenza, non risultano suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dettato letterale espresso (Cassazione nn. 17976/2021, 15249/2020, 18574/2016 e 11373/2015) e ha ulteriormente evidenziato che la società, alla data di entrata in vigore del dl 73/2021, pur essendo inattiva in camera di commercio per effetto del fallimento, era in possesso di partita Iva e, pertanto, la condizione appariva rispettata.
L’Agenzia delle entrate, al contrario, ricorda che la ratio della norma era quella di sostenere gli operatori economici colpiti dalla pandemia e che, in una circolare (n. 5/E/2021 risposta 1.1) è stato confermato che l’agevolazione è fruibile anche dai soggetti la cui procedura di liquidazione risulti avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, salvo non siano imprese soggette a procedure concorsuali.
Pertanto, per l’agenzia un soggetto dichiarato fallito nel 2021 non può fruire del contributo a fondo perduto, di cui al comma 1 dell'art. 1 del dl 73/2021, stante il fatto che, già alla data di entrata in vigore della citata disposizione, lo stesso risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.
La seconda risposta (n. 419/2022), invece, riguarda un titolare di una impresa individuale che ha effettuato la cessione di un ramo aziendale e che ha comunicato alla camera di commercio, prima del passaggio del detto ramo, la sospensione di ogni attività, senza procedere con la cancellazione della partita Iva ma che ha, successivamente, proceduto alla cancellazione dal registro imprese per avvio di una attività professionale; sul punto, si chiedeva di conoscere la modalità di determinazione del contributo e se la variazione consentiva la fruizione del contributo.
Per l’agenzia, in caso di cessione di ramo d'azienda dell'impresa individuale, nel determinare l'ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, al comma 5 dell'art. 1 del dl 73/2021 si rende necessario depurare le somme riferibili all'imprese ceduta.
Inoltre, la stessa agenzia chiarisce che, considerando che nel caso di specie il soggetto ha variato la propria attività, il passaggio dall'attività di impresa a quella professionale non determina alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.
Pertanto, la riduzione del fatturato, rispetto ai dodici mesi precedenti, deve essere determinata a prescindere dal fatto che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia riconducibile ad una attività d'impresa o a una attività di lavoro autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall'azienda oggetto di cessione nel periodo d'imposta 2020. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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