Per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, l’indicazione delle erogazioni pubbliche percepite nella nota integrativa è alternativa alla pubblicazione sul proprio sito internet. E il termine da rispettare, per i detti soggetti, non è più quello del 30 giugno di ogni anno ma quello di approvazione del bilancio.
Con la conversione in legge del dl 73/2022, in corso di pubblicazione, è stato disposto che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini del l’adempimento degli obblighi pubblicitari, di cui ai commi 125 e 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, per gli enti che provvedono a indicare le erogazioni nella nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Con questa modifica si interviene su alcune criticità emerse nel tempo sul tema, sia relativamente ai termini di esecuzione dell’adempimento, sia sulla non obbligatorietà della pubblicazione sui siti internet, se l’informazione è correttamente inserita all’interno della nota integrativa.
Si deve prendere atto che il termine risulta differenziato giacché le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le altre associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ai sensi del comma 125 dell’art. 1 della legge 124/2017, a partire dall'esercizio finanziario 2018, sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet o su analoghi portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 2, dell’art. 1 del dlgs 165/2001, entro il 30 giugno di ogni anno; termine confermato anche dal decreto semplificazioni.
Con riferimento, invece, ai soggetti indicati dal successivo comma 125-bis, che esercitano attività commerciali, di cui all’art. 2195 c.c., e che sono obbligati alla iscrizione al registro delle imprese, gli stessi devono indicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche nella nota integrativa del bilancio, anche consolidato; i soggetti che predispongono il bilancio in forma abbreviata, le micro-imprese e le società personali devono assolvere l’adempimento con la pubblicazione sui propri siti web o, in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria, entro il termine ordinario del 30 giugno.
La situazione, attualmente, è quella che, paradossalmente, l’indicazione in nota integrativa non risulta sufficiente a rispettare l’obbligo, con la conseguenza che tali soggetti dovevano provvedere a un doppio adempimento; indicazione sul sito (anche su un mini sito) e nella nota integrativa.
Con l’inserimento del comma 6-bis nell’art. 3 del dl 73/2022, pur mantenendo il termine ultimo per l’adempimento al 30/06 di ogni anno, di cui ai citati commi 125 e 125-bis dell’art. 1 della legge 124/2017, i soggetti che inseriscono le informazioni sulle erogazioni pubbliche percepite nella nota integrativa del bilancio di esercizio, il termine ultimo per l’adempimento in commento è quello previsto per l’approvazione del bilancio e, si ritiene, che la detta modalità resti alternativa a quella della indicazione sui siti web, con la conseguenza che una volta inseriti i dati e le informazioni nel documento di bilancio, l’adempimento deve ritenersi adempiuto.
Resta soltanto da comprendere, ma si ritiene di dare una risposta affermativa in tal senso, se i soggetti esonerati dalla nota integrativa, ma non dalla redazione e pubblicazione del bilancio, come le micro-imprese, possano ritenere adempiuto l’onere con la mera indicazione dei dati e delle informazioni relative alle erogazioni pubbliche, inserendo le stesse in calce allo stato patrimoniale, alla stessa stregua delle informazioni richieste ai sensi del punto 2) del comma 2 dell’art.2435-ter c.c.-.
Con riferimento al termine, infine, si ritiene, in assenza di una norma chiara, che l’indicazione di procedere con l’adempimento nel termine previsto “per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio” debba riferirsi all’approvazione del bilancio del periodo d’imposta dove le erogazioni sono state percepite e contabilizzate (per esempio, erogazioni percepite nel 2022, approvazione del bilancio d’esercizio 2022 che avviene nel 2023) e che la detta possibilità, in assenza di una espressa decorrenza, si renda applicabile a partire dal 2022, per le erogazioni da indicare nel 2023. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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