La cooperativa sociale, pur essendo Onlus di diritto, non può beneficiare della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi alla detrazione maggiorata del 110%, se il cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria da D/2 a B/1 o B/2 avviene soltanto alla fine dei lavori. E il trasferimento dei bonus edilizi alla consolidante, per il conseguente utilizzo in compensazione con l'IRES di gruppo, non configura una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta.
Con due risposte di interpello, la n. 406 e la n. 407, l’Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta al fine di fornire le proprie indicazioni su due particolari fattispecie, nell’ambito del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, e nell’ambito della cessione dei bonus, di cui al successivo art. 121, nell’ambito, in tal caso, del consolidato fiscale.
Con la prima risposta (n. 406), l’Agenzia delle entrate ha analizzato la situazione di un gruppo societario che ha intenzione di trasferire, senza limiti di importo, il credito d’imposta maturato tramite lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020, alla consolidante, di cedere, senza limiti d’importo, i detti crediti alle società del gruppo al fine di compensare gli stessi con debiti tributari o di ritrasferirli al consolidato fiscale, ove emergesse la necessità, e, infine, di cedere, senza limiti di importo, i crediti alla controllante al fine di far utilizzare a quest’ultima gli stessi in compensazione con l’eccedenza debitoria proveniente dal regime di Iva di gruppo.
L’Agenzia delle entrate conferma le indicazioni di prassi già emanate (risoluzione n. 45/E/2022 e risposta n. 133/2021) precisando che, per tutti i bonus edilizi indicati nel comma 2 dell'art. 121 del dl 34/2020, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, il trasferimento dei bonus edilizi alla “fiscal unit” non incorre nelle limitazioni alla loro cedibilità a terzi, né concorre al raggiungimento del tetto massimo di cessioni effettuabili.
Il trasferimento dei bonus edilizi alla consolidante, ai fini del loro utilizzo in compensazione con l'Ires di gruppo, non configura, per l’agenzia, una ipotesi di cessione a terzi dei crediti d'imposta, costituendo il mero trasferimento di una posizione soggettiva, ai soli fini della liquidazione dell'Ires dovuta dalla consolidante.
L’Agenzia delle entrate, con l’ulteriore risposta (n. 407/2022), risponde su una fattispecie già trattata anche da alcune direzioni regionali (non ultima la D.r.e. della Toscana, interpello n. n. 911-262/2022), nella considerazione che la lett. d-bis) del comma 9 dell'art. 119 del dl 34/2020 dispone che possono beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, in aggiunta alle organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/91 e alle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome, di cui all'art. 7 della L. 383/2000, anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, in quanto Onlus "di diritto", ai sensi del comma 8 dell'art. 10 del dlgs 460/97.
Detti soggetti non incontrano limitazioni di tipo oggettivo e, pertanto, possono beneficiare del 110% sugli interventi agevolati effettuati su qualsivoglia immobile da essi posseduto o detenuto, ivi comprese le parti comuni di edifici interamente posseduti, composti da più unità immobiliari e, l'articolo 33 del dl 77/2021, al fine di rendere più eque per i detti soggetti le modalità applicative del 110%, ha introdotto, nell’art. 119 del dl 34/2020, il comma 10-bis ai sensi del quale il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) dell'Agenzia delle entrate, in presenza di determinate condizioni.
E’ necessario, però, far riferimento alla situazione catastale esistente all'inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi (circ. 30/E/2020 risposta 4.4.6), con la conseguenza che la cooperativa non potrà avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi, disciplinata dal citato comma 10-bis, stante il fatto che il cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria, da D/2 a B/1 o B/2, avverrà soltanto al termine dei lavori. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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