Detrazione fruibile per l’eliminazione delle barriere architettoniche con effetto moltiplicatore. La nuova detrazione del 75%, introdotta limitatamente al 2022, si aggiunge a quella destinata alla ristrutturazione edilizia e a quella relativa agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.
L’Agenzia delle entrate, recentemente, ha fornito una risposta (n. 293/2022) a un preciso interpello, in relazione alla possibilità, per un condominio, di eseguire interventi combinati per la riduzione del rischio sismico, di isolamento termico, di restauro delle facciate, di sostituzione degli impianti di climatizzazione e di ristrutturazione congiuntamente ad opere di abbattimento delle barriere architettoniche, con l’installazione di un ascensore.
Nella soluzione proposta nell’interpello, tenendo conto dei contenuti di un precedente documento di prassi (circ. 30/E/2020), si riteneva possibile godere, in presenza della novità introdotta con l’art. 119-ter al dl 34/2020, di un autonomo limite di spesa e della detrazione del 75%, pari a 40 mila euro per ogni unità immobiliare, in aggiunta a quella prevista dalla lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir) del 50%.
In estrema sintesi, stante i chiarimenti forniti in precedenza dalle Entrate sul divieto di sovrapposizione delle detrazioni (sismabonus e ristrutturazione, in particolare), la criticità riscontrata poggiava sulla necessità di comprendere se la nuova detrazione del 75%, fruibile per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come introdotta dall’art. 119-ter del dl 34/2020, si potesse aggiungere a quella già ordinariamente presente.
Il contribuente riteneva che, qualora sul medesimo edificio fossero posti in essere più interventi agevolabili, fosse altrettanto possibile fruire della corrispondente detrazione, applicando i relativi limiti di spesa stabiliti per ognuno di essi; di conseguenza, per l’installazione dell’ascensore, eseguito ai sensi dell’art. 119-ter del dl 34/2020, si riteneva possibile l’applicazione di un autonomo limite di spesa, pari a 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Preliminarmente, si rende necessario evidenziare che, allo stato attuale, siamo in presenza di tre disposizioni normative distinte che disciplinano in modo diverso le agevolazioni e, più precisamente, l’articolo 119-ter del dl 34/2020, la lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir e i commi 2 e 4 dell’art. 119 del dl 34/2020 (superbonus).
Quindi, in estrema sintesi, la citata lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, da calcolarsi su un ammontare massimo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.
Il nuovo art. 119-ter del dl 34/2020, invece, prevede l’applicazione di una detrazione del 75% su determinate soglie di spesa (da 30 mila euro a 50 mila euro) mentre i commi 2 e 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio dispongono sui detti interventi ma che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (superbonus).
Pertanto, per esempio, se l’edificio è costituito da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui determinare la detrazione spettante è pari a 530 mila euro, ottenuto applicando il limite di euro 40 mila alle prime otto unità immobiliari (320 mila euro) mentre per le successive sette unità immobiliari si rende applicabile il limite di 30 mila euro (e si ottiene una detrazione di 210 mila euro); ogni condomino può determinare la detrazione in base ai millesimi di proprietà, se effettivamente rimborsata al condominio, e anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare posseduta.
Nel caso di specie, quindi, per le Entrate, il contribuente potrà fruire, per le spese sostenute nel 2022, della detrazione in commento, di cui al citato art. 119-ter del dl 34/2020, determinata su un limite di spesa “autonomo” rispetto all’agevolazione, di cui all’art. 16-bis del dpr 917/1986 (per esempio: 5 per 40 mila euro = 200 mila euro, nel presupposto che l’edificio sia composto da cinque unità abitative).
Infine, in presenza di interventi realizzati nel condominio, l’ammontare di spesa calcolato in base al numero degli immobili in cui l’edificio è composto costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari mentre per l’installazione dell’ascensore, il contribuente potrà utilizzare una sola agevolazione, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata)
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