Credito d’imposta per le energivore iscritte nell’ambo del MISE. Relativa cessione possibile entro il prossimo 31 dicembre e soltanto per l’intero ammontare, nei confronti di altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari. Resta il divieto di una successiva cessione e il divieto di cedere la quota residua dopo la compensazione parziale. Queste alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare 13/E di ieri avente a oggetto i primi chiarimenti sui crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, relativamente al primo e secondo trimestre del 2022, come introdotti dal D.L. 4/2022, dal D.L. 17/2022 e dal D.L. 21/2022. Com’è noto, ai fini di un contenimento degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di contrastare gli effetti economici dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, il legislatore ha emanato la raffica dei decreti appena indicati. Con riferimento al citato credito d’imposta (relativo al primo trimestre 2022 o al secondo trimestre 2022) l’agenzia precisa che il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per le fonti energetiche, spetta con riferimento alle imprese “a forte consumo di energia elettrica”, di cui al decreto 21/12/2017 e a condizione che i costi per kWh, calcolati sulla media, rispettivamente, dell’ultimo trimestre 2021 o del primo trimestre 2022 e al netto delle eventuali imposte e sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; di fatto, queste le due condizioni richieste per poter fruire del credito d’imposta in commento, con esclusione delle imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione 2014/C 249/01 della commissione UE. Per fruire del citato credito d’imposta determinato sul costo dell’energia elettrica, come disposto dall’articolo 15 del D.L. 4/2022 e dall’articolo 4 del D.L. 17/2022 è necessario che l’impresa energivora sia in possesso dell’iscrizione, nell’anno 2022, nell’apposito elenco previsto dall’articolo 6 del D.M. 21 dicembre 2017. Per le imprese costituite, invece, dopo il 1° ottobre 2019 (credito primo trimestre 2022), ovvero dopo il 1° gennaio 2019 (tax credit secondo trimestre 2022), mancando i dati per il trimestre di riferimento, si rende necessario utilizzare un valore di mercato. Il calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, deve tenere conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, a esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica; si tratta, in sostanza, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce «spesa per la materia energia» della fattura). Si rende necessario, inoltre, che le dette imprese risultino inserite in apposito elenco e che, qualora la stessa non sia definitivamente iscritta nell’elenco 2022, si proceda con la restituzione delle somme utilizzate, maggiorandole degli interessi maturati. Presupposto per l’applicazione è il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, facendo riferimento al costo di acquisto della componente energetica, con esclusione di ogni onere accessorio, diretto e indiretto, diverso dal detto componente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla formazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale (Irap) e non incide sul calcolo della quota di interessi deducibile, di cui all’art. 61 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi, di cui al comma 5, dell’art. 109 del medesimo testo unico. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione utilizzando i codici tributi “6960” o “6961” (risoluzione n. 13/E/2022), in relazione al fatto che si tratti di quello maturato nel primo o nel secondo trimestre 2022 ma non può essere chiesto a rimborso, come prescritto dal D.L. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”). Il credito d’imposta può essere ceduto, in alternativa alla fruizione diretta, entro la fine del corrente anno, per l’intero ammontare e dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese banche e altri istituti finanziari, senza facoltà di successiva cessione; il fatto che i detti crediti siano cedibili solo per intero, implica che l’utilizzo parziale in compensazione impedisce la cessione della quota non utilizzata. Infine, come disposto dalle norme che lo hanno introdotto, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi ma a condizione che, complessivamente e tenendo conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non si superi il costo sostenuto. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata) |
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