Polizza adeguata al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate a carico del professionista tecnico nell’ambito dei bonus edilizi ma soltanto con riferimento agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. L’obbligo appena indicato, però, è rispettato in presenza di una polizza che non preveda esclusioni per l’attività di asseverazione, preveda un massimale specifico non inferiore a 500 mila euro e garantisca un'ultrattività pari ad almeno cinque anni se in operatività di claims made.
Questo ciò che si evince dalla lettura del comma 2, dell’art. 2 del dl 13/2022 in materia di misure sanzionatorie per le frodi edilizie, con particolare riferimento al nuovo massimale delle polizze assicurative che i professionisti tecnici sono obbligati a stipulare per le attività di asseverazione e/o attestazione di congruità delle spese
Come emerge anche dal dossier di accompagnamento al provvedimento indicato (dl 13/2022), la lettera b) del comma 2 dell’art. 2, modificando il comma 14 dell’art. 119 del dl 34/2020, ha previsto che le polizze assicurative dei tecnici, che asseverano o che attestano i lavori, siano stipulate con un massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle dette attestazioni e/o asseverazioni.
La norma introdotta, come indicato anche nella relazione di accompagnamento al testo, è tesa a rafforzare e rendere maggiormente qualificata la garanzia dell’asseverazione richiedendo che i tecnici stipulino una polizza assicurativa per ogni intervento e che la polizza debba avere un massimale pari al relativo valore.
Per fare ciò, il legislatore, con il citato comma 2, dell’art. 2 del dl 13/2022, al comma 14 dell’art. 119 del dl 34/2020 ha sostituito le parole “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” con la frase “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
La modifica, però, lascia inalterati i periodi successivi dello stesso comma 14 del citato art. 119 prevedendo, al contrario di quanto indicato nel dossier (pag. 24 “viene, pertanto, soppressa la previsione di un importo non inferiore a 500.000 euro”) che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si deve considerare rispettato se la detta polizza non indica esclusioni per l’attività sviluppata in tema di attestazione e/o asseverazione, prevede un massimale non inferiore a euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, di cui al citato comma 14 dell’art. 119 e garantisce “se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti”.
L’obbligo di stipula della polizza assicurativa si deve considerare rispettato, inoltre, anche quando i detti professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionali, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 5 del dpr 137/2012, sebbene adeguata con una appendice, una apposita una modifica o con la sottoscrizione di una ulteriore e specifica polizza.
Se l’attestazione riguarda le spese che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, la polizza è specificatamente richiesta dal comma 14 e, quindi, la stessa deve rispondere alle indicazioni richieste ma se l’attestazione riguarda i bonus edilizi ordinari (quindi, diversi dal 110%) la polizza può anche non rispondere ai contenuti del comma 14, con una conseguente valutazione di mera opportunità.
Si ritiene, infatti, in linea con la dottrina maggioritaria, che la copertura assicurativa indicata dal comma 14 dell’art. 119 del dl 34/2020 non costituisca una richiesta legata alla qualifica o alla tipologia di prestazione del tecnico ma un mero obbligo aggiuntivo legato esplicitamente alla fruizione del 110% (superbonus), stante il fatto che il citato comma 14 è collocato nel corpo delle disposizioni del 110% e non anche nelle disposizioni del comma 1-ter dell’art. 121, destinato a regolamentare le attestazioni di congruità dei bonus cedibili, come indicati dal comma 2 del medesimo articolo. Fabrizio Giovanni Poggiani - ITALIA OGGI (riproduzione riservata).
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